Il deputato questore all’Ars, on. Nino Oddo, ha presentato questa mattina un disegno di legge sull’istituzione della figura professionale del biologo junior. “Il ddl – spiega l’on. Oddo- punta a rendere spendibile, per i nostri giovani, il titolo di laurea in scienze biologiche, e di colmare, allo stesso tempo, un vuoto normativo regionale recependo i dettati della legislazione nazionale”.
L’introduzione, nel 2001, nel sistema universitario del cosiddetto “3+2”, che prevedeva l’acquisizione di un titolo di studio al terzo anno di corso, denominato “laurea”, e l’acquisizione di un secondo titolo di studio, denominato “laurea magistrale”, alla fine degli altri due anni, ha fatto registrare un gap. Un’indagine di AlmaLaurea evidenzia come il titolo di “laurea” non venga quasi mai richiesto e quindi utilizzato dal laureato. “Avendo il laureato di primo livello in scienze biologiche competenze principalmente nel settore sanitario, ed essendo la sanità di competenza delle Regioni ormai da diversi anni, la scarsa richiesta è legata soprattutto al vuoto normativo regionale”- precisa il deputato questore. L’introduzione della figura del biologo junior- si legge nella proposta di legge- si rende necessaria, non solo per adeguare la normativa regionale a quella statale, recependo i dettati del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 5 giugno 2001, ma anche per migliorare la qualità dei servizi offerti all’interno del nostro territorio, specie nel settore sanitario.
Il biologo iunior, infatti, ha competenze che spaziano dall’analisi in ambito biotecnologico, biomolecolare e biomedico, alle competenze ambientali come analisi di igiene delle acque, dell'aria, del suolo e degli alimenti.
“Questo ddl- conclude Oddo- permetterà ai nostri giovani di trovare terreno fertile per la spendibilità del titolo di studio acquisito, consentendo così un aumento della forza lavoro”.
Il disegno di legge consta di otto articoli: con i primi due si introducono i principi generali del ddl e si recepiscono i dettati del D.P.R. 328/01 il quale, con l’articolo 31, comma 2, individua l’oggetto della professione di biologo iunior; con l’articolo 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies, si vuole permettere ai laureati di primo livello in scienze biologiche di accedere alle strutture pubbliche della sanità regionale, alle strutture private di medicina di laboratorio e alle strutture di procreazione medicalmente assistita dislocate sul territorio regionale; l’articolo 4 regolamenta l’accesso dei biologi iunior all’interno dell'istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia; con l’articolo 5 si provvede a regolamentare l’accesso all’interno dei laboratori di prova accreditati secondo la norma europea EN 45001, così come modificata dalla norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17025; on l’articolo 6 si dettano le norme per l’accesso alle dipendenze nelle pubbliche amministrazioni regionali, nonché l’accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia; con l’art. 7 si stabiliscono i criteri per la valutazione del titolo di laurea in scienze biologiche ai fini dell’accesso alla docenza presso gli enti di formazione professionale accreditati e non con la regione; con l’art. 8 si permette l'ingresso di queste nuove forze professionali all'interno dell'Istituto regionale del vino e dell'olio.