Scade oggi l'ultimo giorno per chiedere l'esenzione dal pagamento del canone Rai per l'intero 2016. Dopo settimane travagliate, l'Agenzia delle Entrate ha messo i suoi paletti alle domande di contribuenti, ma in ogni caso chi si accorgesse di aver diritto all'esenzione potrà presentare la dichiarazione per avere l'esenzione per il secondo semestre dell'anno. Il governo però annuncia l'intenzione di usare il pugno di ferro contro i furbi: se avete il televisore e dichiarate di non averlo, rischiate una condanna dagli 8 mesi ai 4 anni di carcere. Ecco come fare per ottenere l'esenzione.
Utenze residenziali e nucleo familiare. L'invio della dichiarazione riguarda esclusivamente i titolari di utenze elettriche per uso domestico residenziale, ossia chi ha la tipologia di contratto D2. Nel caso di contratto D3 per uso non residenziale (seconde case), o nel caso di utenze per uso diverso la dichiarazione non va inviata. E' sempre previsto, infatti, l'addebito di un unico canone per ciascun nucleo familiare. Per nucleo familiare si intende quello formato dai soggetti che si trovano sullo stesso stato di famiglia, a prescindere dal fatto che si tratti di coppie sposate, coppie di fatto, o altri conviventi, familiari o no, come indicato nelle stesse istruzioni alla compilazione del modello. La dichiarazione non va inviata se l'utenza è intestata ad un componente del nucleo famigliare e il canone ad un altro, perché in questo caso la voltura sarà fatta in automatico. La dichiarazione non va presentata neppure nel caso di un unico soggetto titolare di più utenze perché in questo caso l'addebito sarà sempre uno solo e avverrà sulla bolletta della casa di residenza anagrafica.
Più utenze a più persone nello stesso nucleo familiare. Nel caso in cui più soggetti presenti sullo stesso stato di famiglia siano titolari di più utenze di tipo D2 occorre invece presentare la dichiarazione compilando la sezione B per evitare più addebiti su più bollette. Nella sezione si deve precisare su quale delle utenze intestate ad un familiare dovrà essere addebitato il canone.
Coniugi con due residenze diverse. Due coniugi con due residenze nello stesso comune non costituiscono un nucleo familiare, anche se in realtà convivono, perché non possono essere nello stesso stato di famiglia. Quindi ciascuno dei due dovrà pagare il canone, a meno di non presentare la dichiarazione di non possesso della tv.
Niente tv ma bolletta intestata. Chi non ha la tv ma ha un'utenza D2 intestata, deve compilare la sezione A del modello, per dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non possedere nessun apparecchio televisivo. Il modello va inviato nel caso in cui sia stata precedentemente presentata una denunzia di cessazione dell'abbonamento televisivo per suggellamento, da parte del titolare o di altri appartenenti allo stesso nucleo familiare. La dichiarazione di non possesso della tv può anche essere presentata dagli eredi.
Casa affittata e bolletta intestata al proprietario. Chi ha dato in locazione un appartamento mantenendo la bolletta intestata non deve presentare la dichiarazione se ha l'utenza intestata anche nella sua casa di residenza, in quanto il canone è comunque dovuto una volta sola. All'inquilino che ha spostato la residenza nell'appartamento, invece, verrà richiesto il pagamento del canone tramite modello F24 entro il 31 ottobre prossimo. Se nella casa non c'è la tv, per non pagare l'inquilino dovrà volturare l'utenza e poi presentare la dichiarazione di non possesso della tv. Le stesse regole appena viste si applicano ai figli che costituiscono nucleo familiare a sé e vivono in un appartamento nel quale la bolletta è intestata ai genitori. Anche in questo caso riceveranno la richiesta di pagamento tramite F24 e per non pagare, se non hanno la tv, dovranno volturare l'utenza.
Chi ha cambiato casa ma non ha trasferito la residenza. Chi utilizza un appartamento in affitto o in comodato, non è, invece, tenuto al pagamento del canone, anche se ha la bolletta intestata, se risulta ancora nello stato di famiglia di altri soggetti che già pagano il canone. E' il caso questo, ad esempio, degli studenti fuori sede, oppure di chi convive con un compagno ma non ha cambiato residenza. In sostanza in tutti i casi in cui si mantiene la residenza anagrafica con i genitori, oppure se per un'altra abitazione si è già titolari di un contratto di energia elettrica sul quale sarà addebitato il canone, non ci sarà un doppio addebito non si deve presentare alcuna dichiarazione e non ci sarà alcuna richiesta di pagamento del canone.
I residenti all'estero. La residenza in un Paese estero non esonera dal pagamento del canone se sono presenti apparecchi televisivi all'interno di una qualunque abitazione situata in Italia. Se invece non ci sono tv si può inviare il modello per chiedere l'esenzione.
Le esenzioni per i diplomatici. Sono invece esentati dal canone gli agenti diplomatici, i funzionari o gli impiegati consolari, i funzionari di organizzazioni internazionali, i militari di cittadinanza non italiana o il personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia. Per ottenere l'esenzione occorre inviare il modello ad hoc reperibile a questo indirizzo:
Le esenzioni per reddito per gli over 75. Obbligo di presentare la dichiarazione per non pagare il canone anche da parte di chi è esente per età e per reddito, ossia da parte di chi ha compiuto 75 anni e possiede un reddito annuo con un tetto attualmente fissato a 6.713 euro.