Dopo le vicende in merito alla sicurezza delle Scuole marsalesi, in molti si chiedono di chi sono le responsabilità e chi deve provvedere a mettere in sicurezza gli edifici scolastici. Sono numerosi i problemi che sia le gli Enti Locali che i Presidi devono affrontare per assicurare la sicurezza scolastica. L’ultimo caso è quello che riguarda la Preside del Liceo Classico di Marsala Giovanni XXIII, denunciata per avere "omesso idonee misure per la prevenzione degli incendi e a tutela dell’incolumità dei lavoratori".
La redazione di TP24 ha ascoltato Pietro Silvano Funzionario Responsabile Ufficio Relazioni Esterne, Comunicazione ed Informazione del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Trapani, per capire di chi sono le responsabilità della sicurezza scolastica in tutti i suoi aspetti.
Iniziamo con una semplice domanda, cos’è la prevenzione incendi?
La prevenzione incendi ricopre una funzione molto più ampia di quello che la gente pensa; questa infatti è una funzione di fondamentale per l’interesse pubblico diretta a conseguire gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.
La prevenzione incendi è affidata alla competenza esclusiva del Ministero dell'Interno, che la esercita attraverso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. La prevenzione incendi si compie in ogni ambito caratterizzato dall'esposizione al rischio di incendio e anche nei settori della sicurezza dei luoghi di lavoro, ciò grazie ad un decreto del 1 agosto 2011.
Quindi le scuole sono diventate soggette ai controlli da parte dei Vigili del Fuoco solo a partire del 2011?
Assolutamente no. Le Scuole di ogni ordine, grado e tipo,con oltre 100 persone presenti, quindi insegnanti, alunni e tutto il personale presente, ad eccezione degli asili nido, già dal 1982 rientravano tra le attività soggette ai controlli da parte dei Vigili del Fuoco.
Mi faccia capire, le scuole dovevano rispettare o adeguarsi alle norme di sicurezza antincendio sin dal 1982?
La risposta non può essere diretta e semplice. Cerco di essere il più possibile comprensibile. Devo necessariamente fare un breve riepilogo normativo per arrivare ai giorni nostri e fornirle un quadro complessivo di ciò che è successo in questi 35 anni dal punto di vista legislativo nel campo della sicurezza antincendio.
Nel 1975, Il Ministro per i lavori pubblici e il Ministro per la pubblica istruzione, aveva emanato le “Norme tecniche relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica”;
Queste norme poco o nulla dettavano ai fini della difesa dagli incendi, se non un vago rimando; Si legge nella stessa norma che “Per la protezione contro gli incendi si dovranno osservare le disposizioni vigenti”. Ma, ahimè, in quell’epoca non erano state ancora emanate norme di sicurezza antincendio per le scuole. Quindi non si poteva fare nessun “rimando”
Le prime “Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica” da applicare negli edifici scolastici sono state emanate dal Ministero dell’Interno con il D.M. 26 agosto 1992, appena 17 anni dopo l’emanazione del D.M. 18 dicembre 1975.
E in questi 17 anni di vuoto normativo in materia di prevenzione incendi, a cosa si doveva far riferimento?
Dal 1982, gli Enti e i privati erano tenuti a richiedere ai Vigili del Fuoco l'esame dei progetti di nuove strutture industriali e civili, o ampliamenti di quelli esistenti, per l'accertamento dei criteri tecnici generali di prevenzione incendi stabiliti dai Vigili del Fuoco, tenendo presenti comunque le finalità di tutela dell’incolumità delle persone e le esigenze funzionali e costruttive degli insediamenti e delle attività. Le ricordo, che fra le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, vi erano le sempre con oltre 100 persone presenti.
Ad onor del vero sono stati pochi i progetti presentati dagli Enti Locali (Provincia e Comuni) ai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco, ad esempio, per le scuole e, pertanto, poche erano le scuole che erano provviste del Certificato di Prevenzione Incendi.
Cosa significava che le scuole erano sprovviste del Certificato di Prevenzione Incendi?
Questo certificato, al cui rilascio è preposto il Comando Provinciale dei Vigili del fuoco, attesta che l'attività, nel caso in questione la scuola, è conforme alle norme di sicurezza antincendio vigenti in materia oltre a costituire il nulla osta per l’esercizio dell’attività, ai fini della sicurezza antincendio.
Solo con la Legge n. 818 del 1984, che istituì il N.O.P. (nulla osta provvisorio) che permise alle strutture preesistenti di proseguire la loro attività anche se sprovviste del Certificato Prevenzioni Incendi.
Il N.O.P., veniva rilasciato solo dopo una richiesta ai Vigili del Fuoco i quali dovevano semplicemente accertarsi della documentazione e non un controllo alla struttura. Questa documentazione doveva essere preparata da un professionista antincendio indicato dalla struttura. In poche parole è stata fatta una sanatoria sulla sicurezza.
La validità del nulla osta provvisorio non doveva essere superiore a tre anni, ma questa durò 22 anni, fino al 2006.
La sicurezza antincendio nelle scuole ha avuto lunghi periodi proroghe. Oggi qual è la situazione, siamo ancora in regime di proroga?
Purtroppo si. La scadenza originaria dei termini di adeguamento,ha subìto ripetute proroghe; sorvolando di citare i numerosi provvedimenti legislativi che si sono succeduti negli ultimi 20 anni, arriviamo al cosiddetto “decreto milleproroghe” che ha fissato al 31 dicembre 2017 il nuovo termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali, al 31 dicembre 2016, non si era ancora provveduto al predetto adeguamento.
Però dall’ultimo rapporto di Legambiente, la qualità dell’edilizia scolastica del 2016 è migliorata rispetto al passato è migliorata. Fra i dati più interessanti, è da sottolineare che migliora la percentuale degli edifici costruiti secondo criteri antisismici, che arriva al 12,8%. Mentre certificazioni fondamentali come quella di agibilità, mancano al 40% delle scuole, (nelle Isole ben all’80%) e di prevenzione incendi a circa il 58% (nelle Isole al 73%).
Com’è la situazione nella nostra città per quanto attiene la certificazione di prevenzione incendi?
Le scuole complessivamente censite dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Trapani, tra pubbliche e paritarie, ricadenti nel territorio comunale di Marsala, sono 69. Di queste 69 scuole solo 20 sono provviste di Certificato di Prevenzione Incendi o di S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività) antincendio in corso di validità.
Il resto degli istituti scolastici hanno il C.P.I. o la S.C.I.A. scaduti, oppure non hanno ancora completato i lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi. Anche le scuole di Marsala sprovviste di certificazione antincendio si attestano al 71%, in perfetta linea con il dato regionale. Mentre nessun asilo nido con oltre 30 persone presenti, risulta in esercizio a Marsala.
Nessun asilo nido?
Si, stiamo parlando di asili censiti da noi. Per controllare una struttura del genere devono essere dichiarati 30 persone, sempre fra alunni e insegnanti. Evidentemente gli asili che sono presenti a Marsala hanno meno di trenta persone al loro interno.
E in questo caso chi assicura la sicurezza di una struttura?
Basta un’autocertificazione.
Ritorniamo alle scuole. Ma se una scuola ha il certificato prevenzione incendi scaduto, chi deve provvedere al suo rinnovo.
Il Dirigente scolastico, che deve presentare al Comando dei VV.F. l’Attestazione di rinnovo periodico con allegata un’osservazione di un professionista che accerta la funzionalità e l’efficienza degli impianti di estinzione incendi.
A chi spetta, invece, provvedere per la messa in regola delle scuole con le norme di sicurezza antincendio?
All’ Ente Proprietario dell’edificio, responsabile delle strutture e degli impianti; (Comune o Provincia o proprietario privato) e all’Amministrazione scolastica - Responsabile dell’organizzazione e della gestione dell’attività quindi al Dirigente Scolastico. Ciò non è sempre facile, anche se su questo punto la vigente normativa è abbastanza chiara.
Per quanto attiene le competenze relative agli interventi strutturali, all’abbattimento delle barriere architettoniche, all’eventuale rimozione di amianto, ove presente, agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dobbiamo fare una distinzione; per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado sono in genere allocate nelle rispettive Amministrazioni Comunali di appartenenza e per le scuole secondarie di secondo grado pubbliche, sono delle rispettive Amministrazioni Provinciali, indipendentemente dalla proprietà dell’immobile.
Comunque il proprietario dell’immobile deve fornire una struttura sicura.
Qual è il ruolo del dirigente scolastico nel caso di problemi alla struttura?
Il dirigente, deve segnalare le problematiche all’Ente locale e successivamente, in presenza di rischi importanti, deve in ogni caso intervenire anche sul piano organizzativo-procedurale, introducendo specifici divieti, per evitare una qualsiasi “tragedia”. In occasione di ogni mutamento organizzativo della propria scuola, ovvero di avvicendamento del personale, i dirigenti scolastici in qualità di datori di lavoro, devono provvedere ad aggiornare il piano di emergenza ed effettuare la formazione al nuovo personale. Sono responsabili i Dirigenti scolastici le responsabilità di gestione, quali l’utilizzazione dei locali, l’organizzazione del lavoro, le attrezzature e gli arredi (per quanto di proprietà), le sostanze utilizzate, la predisposizione del Piano di Emergenza, la designazione degli addetti antincendio e alla gestione delle emergenze,la formazione, l’informazione, l’aggiornamento e l’addestramento di tutte le figure dell’organigramma della sicurezza della scuola.
E il Comune?
Deve fornire ai Dirigenti Scolastici la documentazione tecnica progettuale della scuola e degli impianti, nonché tutte le certificazioni e dichiarazioni di conformità degli impianti.
L’Ente Locale è tenuto a collaborare con il dirigente scolastico, ponendo in essere tute le doverose attività preliminari alla richiesta e all’accoglimento della domanda di rilascio o rinnovo del certificato di prevenzione incendi, che rientrano nelle funzioni allo stesso attribuite (in particolare la progettazione e realizzazione delle opere di manutenzione e di messa a norma).
Tale funzione deve essere attivamente (anzi, proattivamente) ricercata dal Dirigente Scolastico, cui spetta il compito di sollecitare in ogni forma possibile gli interventi pertinenti e necessari.
Ciò presuppone l’instaurazione di un profondo rapporto di collaborazione tra i rispettivi “datori di lavoro” (della Scuola e dell’Ente Locale).
Esatto, devono essere coadiuvati dai propri rispettivi Servizi di Prevenzione e Protezione. E’ opportuno che tale rapporto vada ben al di là delle semplici segnalazioni necessarie al dirigente scolastico per non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge.
E’ auspicabile che i piani di intervento siano predisposti sulla base di soluzioni concordate, ad esempio, in seguito a sopralluoghi congiunti e frutto delle varie professionalità, che necessariamente dovranno essere presenti all’interno dei rispettivi servizi di prevenzione, passando attraverso il coinvolgimento dei lavoratori e dei loro rappresentanti.