Per lo Stato non è mai troppo tardi per chiedere di riavere indietro i contributi economici illegittimamente chiesti e ottenuti da imprenditori accusati di aver barato.
E a dimostrazione dell’assunto c’è una sentenza della Sezione Giurisdizionale d’appello siciliana della Corte dei Conti (presidente Giovanni Coppola) che ha stabilito che “la richiesta di risarcimento del danno (2.417.785,74 euro più spese processuali, etc.) avanzata dal Ministero dello Sviluppo Economico alla Sigom Sud di Mazara non è andata in prescrizione”. Per questo motivo ha ordinato che si rifaccia il procedimento di primo grado.
E’ stato questo il verdetto nel giudizio di secondo grado promosso dalla Procura Generale contro il marsalese Nicolò Clemenza, di 60 anni, difeso dall’avvocato Antonino Sammartano, nonché Adolfo Spinelli, 79 anni, originario di Torino, ma residente a Marsala, Massimo Spinelli, di 41, residente a Pianezza (TO), e Antonella Spinelli, di 53, residente a Beinasco (TO), tutti difesi dall’avvocato Gaetano Di Bartolo, per ottenere il ribaltamento di una sentenza emessa dalla Corte dei conti il 18 dicembre 2015. Allora, la sezione di primo grado si era pronunziata sull’azione di responsabilità amministrativa promossa dalla Procura regionale nei confronti della “Sigom Sud s.r.l.”, con sede legale in Mazara del Vallo, in persona del curatore fallimentare, nonché di Nicolò Clemenza, “amministratore di diritto” della società dal 13 marzo 1998 al 5 febbraio 2003, di Antonella Spinelli, “amministratrice di diritto” della stessa ditta dal febbraio 2003 all’aprile 2007 (epoca in cui ne è stato dichiarato il fallimento), di Adolfo e Massimo Spinelli, soci di maggioranza nonché “amministratori di fatto” della “Sigom Sud”. Un’azione promossa al fine di ottenerne la condanna, in solido tra loro, al risarcimento del danno (2.417.785,74 euro) che, secondo l’accusa, sarebbe stato “dolosamente” arrecato al Ministero dello Sviluppo Economico. Nel 1999, infatti, la “Sigom Sud” aveva chiesto e ottenuto la concessione di un contributo pubblico, sulla base della legge 488/1992, per la realizzazione di uno stabilimento industriale per la produzione di articoli tecnici in gomma. Una delle condizioni essenziali previste dalla legge affinché la ditta potesse legittimamente fruire del contributo era costituita dall’effettivo investimento, da parte dei soci, di una determinata quota di capitali propri nella realizzazione dell’iniziativa imprenditoriale approvata dalla pubblica amministrazione. Ma, a seguito di lunghe e complesse indagini svolte dalla Guardia di Finanza, era emerso che l’incremento di capitale della “Sigom Sud” sarebbe avvenuto in maniera “fittizia”, ovvero mediante “una complessa serie di artifizi contabili, posti in essere dai soci di maggioranza ed amministratori di fatto Spinelli Adolfo e Massimo, con la compiacente connivenza dell’amministratore di diritto Clemenza Nicolò, al quale era successivamente subentrata Spinelli Antonella”. Secondo il pm, le operazioni inerenti il “fittizio aumento di capitale” erano state finalizzate sostanzialmente a far apparire all’esterno una situazione di solidità economico-finanziaria della “Sigom Sud”, che aveva sottoposto all’approvazione della pubblica amministrazione il programma imprenditoriale, in modo “da poter ottenere agevolmente l’erogazione delle varie tranches del contributo pubblico, che, altrimenti, non sarebbero spettate”. In sintesi, la complessa operazione concernente il fittizio aumento di capitale si era articolata, sempre seconndo l’accusa, in tal modo: la ditta “Stamat Industry s.n.c.” (gestita da Adolfo e Massimo Spinelli), che fungeva da azienda fornitrice dei macchinari e delle attrezzature industriali alla “Sigom Sud s.r.l.” (destinataria del contributo pubblico e di cui erano soci di maggioranza gli stessi Adolfo e Massimo Spinelli), aveva ceduto i crediti da essa vantati, per effetto di tali transazioni commerciali, nei confronti della “Sigom Sud s.r.l.” agli Spinelli. Questi ultimi, poi, avevano provveduto a spostare una somma corrispondente ad una parte dei crediti loro ceduti dalla “Stamat Industry” alla “Sigom Sud” in “conto futuro aumento del capitale sociale”. In un secondo tempo, poi, gli Spinelli avevano chiesto, prima, che l’ulteriore quota dei crediti loro ceduti dalla “Stamat Industry” fosse imputata in “conto finanziamento infruttifero dei soci” presso la “Sigom Sud” e, poi, che la somma di denaro fosse trasferita, per loro conto, a titolo di “rimborso finanziamento soci”, dalla “Sigom Sud” alla “Stamat Industry”, che aveva, quindi, provveduto a distribuirla tra di loro sotto forma di utili aziendali. In pratica, il “capitale fresco”, apparentemente affluito alla “Sigom Sud”, corrispondeva, in realtà, all’ingente debito gravante sulla medesima ditta per gli acquisti di macchinari ed attrezzature, che erano stati da essa effettuati in vista della realizzazione dell’impianto industriale. Tutti questi passaggi sono stati ricostruiti dalla Guardia di Finanza.
Adesso, quindi, la sezione d’appello della Corte dei Conti ha annullato la sentenza del 2015 nella parte in cui aveva dichiarato la prescrizione dell’azione di responsabilità amministrativa esercitata nei confronti di Spinelli Adolfo, Massimo e Antonella e, conseguentemente, ha disposto il rinvio al primo grado di giudizio, naturalmente a diversa sezione. Ed ha, inoltre, sospeso il giudizio d’appello per quanto riguarda Clemenza, in attesa dell’esito del nuovo giudizio di primo grado per gli Spinelli. In calce le firme del giudice estensore della sentenza, Valter Del Rosario, e del presidente Giovanni Coppola.