Il Consiglio di Stato si è pronunciato sull’appello presentato da una docente vincitrice del concorso Miur bandito nel 2012 per la classe di concorso infanzia e che non aveva avuto la possibilità di partecipare al piano straordinario di assunzioni, in quanto già assunta di ruolo nell’ambito dell’altro piano straordinario di assunzione della cosiddetta Buona Scuola. I giudici hanno accolto l’appello degli avvocati Santi Delia e Michele Bonetti e riformato la sentenza del Tar del Lazio, annullando in due parti distinte il decreto ministeriale sulle assunzioni per l’infanzia.
La storia del concorso delle insegnanti della scuola materna del 2012 (il primo dopo oltre un decennio), in particolare per la Sicilia, ha del paradossale. Nonostante fossero stati banditi 216 posti, in Sicilia solo 184 docenti furono assunti mentre gli altri 32 e gli ulteriori idonei furono spediti fuori Regione. Come se non bastasse, secondo il decreto, i docenti che frattanto avessero ottenuto il posto di ruolo per altra via avrebbero perso il diritto di assunzione nella classe di concorso infanzia, nonostante quel concorso l’avessero vinto. Ecco perché, nonostante la ricorrente in questione risultasse tra i 216 astratti vincitori (chiaramente anche a seguito di scorrimento) non venne assunta né in Sicilia, dove aveva concorso, né presso altre Regioni.