Un marsalese di 41 anni, Antonino Parrinello, agricoltore residente in contrada Cutusio, è stato assolto (con la formula “il fatto non sussiste”, quindi con formula piena) dall’accusa di omicidio colposo.
La sentenza è stata emessa dal giudice monocratico Iole Moricca. Il 16 gennaio 2016, Parrinello era al volante della Seat Ibiza che all’incrocio tra le strade comunali delle contrade Rakalia e Sturiano, si scontrò con un ciclomotore sul quale viaggiavano due romeni.
E uno di questi, Gabriel Ionut Filote, nato nel 1986, l’indomani morì al Civico di Palermo a causa delle gravi lesioni riportate. “Entrambi i romeni erano privi di casco” sottolinea l’avvocato Giovanni Galfano, difensore del Parrinello. Filote era alla guida dello scooter e fu lui ad avere la peggio, mentre il suo connazionale riportò solo lievi ferite. Scattata l’inchiesta, l’esperto di infortunistica stradale incaricato dalla Procura affermò che l’incidente si era verificato a causa della elevata velocità dell’auto, ma nel corso del processo l’avvocato Giovanni Galfano e il suo consulente, Vito Saladino, hanno dimostrato che il luogo dell’incidente era un’area extraurbana e non un centro abitato come ritenuto dai vigili urbani e dal consulente del pm. “Pertanto – ha evidenziato la difesa - non essendo presente alcun segnale che imponeva uno specifico limite di velocità questo era di 90 e non di 50 Km/h”. Il legale del 41enne marsalese ha, inoltre, dimostrato che Parrinello andava ad una velocità di circa 60 km/h (di gran lunga inferiore rispetto a quella ipotizzata dal consulente incaricato dalla Procura e dal perito incaricato dal Tribunale), che non aveva la possibilità di scorgere l’arrivo dello scooter e che la velocità dell’auto “non ha influito sulle conseguenze dell’incidente”. Secondo la difesa, insomma, lo sfortunato romeno “sarebbe morto ugualmente anche a velocità di marcia inferiori”. Dopo la lettura del dispositivo della sentenza, l’avvocato difensore Giovanni Galfano ha manifestato “soddisfazione per il risultato ottenuto”, in quanto l’imputato è stato assolto con la formula piena “del fatto non sussiste” e perché “nel corso del dibattimento processuale è emersa la reale ricostruzione tecnica del tragico incidente”.