Altre grane per il Marsala calcio che oltre alla problematica classifica di serie D, e la non chiara situazione societaria, deve prendere atto dei ricorsi presentati alla Commissione Accordi Economici della Lega Nazionale Dilettanti, dagli ex tesserati Pietro Tripoli e Alessio Lo Nigro, in forza al Marsala nella passata stagione, diramato nella giornata di ieri 3 febbraio 2020, si evince che i due ex calciatori del Marsala sono creditori nei confronti della Società lilibetana così suddivisi:
- Pietro Tripoli € 5.700,00;
- Alessio Lo Nigro € 8.250,00;
Di fatto si tratta della così detta “Vertenza”, inoltrata dai calciatori per ricevere a saldo le spettanze della stagione 2018/2019. Quanto si evince dal suddetto comunicato, il sodalizio lilibetano ha appena 30 giorni di tempo per adempiere al pagamento pari a 13.950,00, (la somma dei due debiti insoluti), producendo regolare quietanza e liberatoria.
Si riporta in calce quanto scritto nel comunicato:
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. nella riunione tenutasi a Roma il 23 Gennaio
2020 accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, ed esaminati gli atti, ha assunto le
seguenti decisioni:
6) RICORSO DEL CALCIATORE Pietro TRIPOLI/S.S.D.MARSALA CALCIO A.r.l.
Con reclamo datato 5/12/2019, trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici
nonché alla S.S.D.MARSALA CALCIO A.r.l. il sig. Pietro TRIPOLI, chiedeva la condanna della società
controinteressata al pagamento della somma di €.5.700,00 a titolo di residuo del compenso
globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2018/19.
La società, non faceva pervenire alcuna memoria difensiva, nei termini stabiliti dall’art.25 Bis
comma 5 del Regolamento L.N.D.
A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente,
rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e
decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione
dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma
pretesa in forza del compenso ivi indicato
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la
S.S.D.MARSALA CALCIO A.r.l. al pagamento in favore del sig. Pietro TRIPOLI della somma di
€.5.700,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban
bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto
pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore
regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della
presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
7) RICORSO DEL CALCIATORE Alessio LO NIGRO/S.S.D.MARSALA CALCIO A.r.l.
Con reclamo datato 11/12/2019, trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici
nonché alla S.S.D.MARSALA CALCIO A.r.l. il sig. Alessio LO NIGRO, chiedeva la condanna della
società controinteressata al pagamento della somma di €.8.250,00 a titolo di residuo del
compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2018/19.
La società, non faceva pervenire alcuna memoria difensiva, nei termini stabiliti dall’art.25 Bis
comma 5 del Regolamento L.N.D.
A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente,
rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e
decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione
dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma
pretesa in forza del compenso ivi indicato
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la
S.S.D.MARSALA CALCIO A.r.l. al pagamento in favore del sig. Alessio LO NIGRO della somma di
€.8.250,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban
bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto
pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore
regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della
presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
Giovanni Ingoglia