Informativa
Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy.
Se vuoi saperne di più negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie. I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi.
Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie. Cookie Policy   -   Chiudi
22/06/2020 16:45:00

Campobello, le regole per l'estate a Tre Fontane e Torretta Granitola

 Anche quest’anno, con l’inizio della stagione estiva, il sindaco di Campobello di Mazara, Giuseppe Castiglione, ha emanato una serie di disposizioni per regolamentare varie attività nelle frazioni balneari di Tre Fontane e Torretta Granitola, cercando di trovare un giusto equilibrio tra le esigenze dei dimoranti e villeggianti e quelle di chi vuole divertirsi, tenendo al contempo in considerazione l’importanza del comparto turistico e della ristorazione per l’economia locale.

 

EMISSIONI SONORE

Rispetto al 2019 nulla è cambiato, in particolare, per quanto riguarda l’emissione di musica, nei locali, negli stabilimenti balneari e nelle attività commerciali e artigianali svolte anche in forma ambulante.

Restano infatti invariate le passate disposizioni, che prevedono che, dal 1° giugno e sino al 30 settembre, i locali di Tre Fontane e di Torretta potranno diffondere musica sino alle ore 1.30 del giorno successivo, nelle giornate dalla domenica al giovedì, e sino alle ore 2.30 il venerdì e il sabato. Fa eccezione la notte di Ferragosto per la quale, comunque, non si potrà andare oltre le 4 del mattino successivo.

Per tutto il periodo in questione, inoltre, non sarà possibile diffondere emissioni sonore e dare luogo ad altre forme di attività rumorose tra le ore 14 e le ore 17 di tutte le giornate, festive e non festive.

Sono previste pesanti sanzioni a carico dei trasgressori (multe da 258 a 10.329 euro), nonché, in caso di recidiva, la temporanea chiusura dell’attività che può essere disposta dal Questore.

 

SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE

Per quanto riguarda, invece, le regole in materia di vendita da asporto e consumo nei luoghi pubblici di bevande, l’ordinanza n. 223 del 17 giugno 2020, in sintesi dispone quanto segue:

Nel periodo compreso tra il 20 giugno e il 30 settembre, dalle ore 22 e sino alle ore 8 del giorno successivo, in tutto il territorio comunale, sono vietate:

a) la vendita, finalizzata all’asporto e al consumo in luogo pubblico, di bevande alcooliche di qualunque gradazione contenute in qualsiasi contenitore, sia esso di vetro, di alluminio, di plastica o altro materiale;
b) la vendita, finalizzata all’asporto e al consumo in luogo pubblico, di qualsiasi altra bevanda contenuta in qualsiasi contenitore, sia esso di vetro, di alluminio, di plastica o altro materiale, ad eccezione delle bottiglie d’acqua.
Agli esercenti di negozi, attività stagionali, discoteche, pub, bar, circoli privati, chioschi, botteghe, attività artigianali, compresi i venditori ambulanti, è invece consentita la vendita di bevande per il consumo all’interno dei locali di loro pertinenza, ivi comprese le aree pubbliche per le quali è stata concessa la relativa autorizzazione all’occupazione.

Sempre nel periodo in questione, per tutte le 24 ore giornaliere, oltre al consumo di alcolici e superalcolici nei luoghi pubblici, è altresì vietato l’abbandono dei contenitori usati per il consumo di bevande, alcooliche e non alcooliche, nonché l’abbandono di qualsivoglia tipo e specie di contenitore, di alimenti, di rifiuti e di qualunque oggetto che possa creare pericolo o compromettere l’igiene e il pubblico decoro.

 

 

LAVORI EDILI E ATTIVITA’ LAVORATIVE RUMOROSE

Al fine sempre di garantire la tutela della tranquillità e del riposo nelle frazioni, il Sindaco ha inoltre adottato l’ordinanza n. 222 del 17 giugno 2020, che prevede la totale sospensione dei lavori edili e di tutte le attività lavorative rumorose nel periodo compreso tra l'11 luglio e il 6 settembre 2020.

 

DIVIETO DI CAMPEGGIO

L’ordinanza sindacale n. 221 del 17 giugno 2020, inoltre, impone a tutti i proprietari o utilizzatori di camper o roulotte il divieto assoluto di sostare in area pubblica o privata a uso pubblico con finalità di campeggio o di dimora temporanea. Tale divieto si estende a qualsiasi attività che possa considerarsi “camping”, quali ad esempio: apertura di tende, posizionamento all’esterno del veicolo di tavoli, sedie, sdraio, barbecue, etc.

Per i veicoli in questione è invece consentita la semplice sosta nel rispetto ovviamente della segnaletica in vigore.

 

Si coglie altresì l’occasione per ribadire che anche tutte le attività commerciali e i pubblici esercenti hanno l’obbligo di effettuare scrupolosamente la raccolta differenziata dei rifiuti.

Infine, per quanto riguarda il servizio di sosta a pagamento con strisce blu, si precisa che al momento è iniziata solamente l’attività informativa con la presenza di ausiliari del traffico in vista dell’inizio effettivo del servizio, che sarà successivamente comunicato.