Il portale del processo penale telematico manifesta continui malfunzionamenti quali disconnessioni e ripetute richieste di accredito che ne rendono spesso impossibile l'utilizzo, oltre alle ripetute sospensioni del servizio per necessità di aggiornamento.
Così il Direttivo della Camera penale di Trapani ha proclamato lo stato di agitazione.
Il portale presenta, inoltre, gravissimi limiti tecnici tra i quali il mancato coordinamento rispetto al registro “modello 21” con la conseguenza che il difensore di fiducia o d'ufficio non può utilizzare il portale sino a che la sua nomina non sia stata “inserita” e il fascicolo non rientri tra quelli disponibili; l'impossibilità di utilizzare il portale per le nomine relative a procedimenti iscritti a “modello 21bis” (Giudice di Pace), senza che tale impossibilità sia in alcun modo segnalata e a fronte della chiara previsione del DM che prevede il deposito di tutte le nomine a mezzo portale quale modalità esclusiva; l'impossibilità di caricare file di dimensioni superiori a 30 megabyte, che è insuperabile per file indivisibili di dimensioni superiori come quelli aventi contenuti multimediali, audio o video; l'impossibilità di ricevere nomine relative a persone di minore età, non essendo possibile inserire la relativa data di nascita. Ed ancora, la necessità che gli atti di nomina vengano “lavorati” ed inseriti nel fascicolo di destinazione da un operatore con la concreta possibilità di asincronia tra il momento dell'attestazione di deposito rilasciata al difensore e la visibilità di tale nomina da parte di chi, in ipotesi, stia procedendo ad una notificazione; la difficoltà di lettura da parte del sistema di file che contengano abbreviazioni o caratteri speciali con la possibilità che, salvo l'intervento dell'operatore, vengano rifiutati atti di nomina perfettamente validi e leggibili.
Per gli avvocati trapanesi “tali problemi, oltre a rendere inutilmente difficoltoso l'esercizio quotidiano della professione, incidono concretamente sul sistema dei termini processuali, come quelli previsti dagli artt. 408 e 415 bis c.p.p., al punto di rappresentare grave e inaccettabile compressione dei diritti difensivi”.