Dovrà risarcire 1.064 euro Antonella La Monica l’ex dirigente amministrativo della Procura di Marsala e poi del Tribunale di Trapani. Lo ha deciso la Sezione giurisdizionale d’appello della Corte dei Conti respingendo il ricorso della donna accusata di aver incassato 152 buoni pasto senza averne diritto.
Le indagini provarono che la donna aveva usufruito di buoni pasto da 7 euro non avendone diritto, visto che non si trovava in servizio pur avendo dichiarato il contrario, dicendo che si trovava in ufficio, quando era, invece, a Palermo, città di residenza.
I fatti e le condanne precedenti – Gli illeciti contestati alla La Monica sono avvenuti tra febbraio 2014 e i primi di marzo 2015. Il 29 settembre 2015 Antonella La Monica venne sospesa e tre mesi dopo licenziata dal ministero della Giustizia. La procura di Marsala aveva chiesto il rinvio a giudizio per truffa e falso ideologico, aggravati e continuati. Nel 2016 la condanna con il rito abbreviato a 10 mesi per truffa allo Stato dal Gup di Marsala Francesco Parrinello. Sentenza confermata poi anche nel 2019 dalla Corte d’Appello di Palermo ma contro la quale vi è ancora un ricorso in Cassazione.
Le motivazioni della sentenza, ecco cosa scrivono i giudici: «Non può ragionevolmente che la La Monica abbia dolosamente chiesto ed ottenuto l’e rogazione di 152 buoni-pasto, in carenza degli specifici presupposti previsti dalla normativa vigente per la loro fruizione, con correlativo danno erariale». Secondo i giudici contabili «in un contesto caratterizzato dalla necessità dell’effettiva presenza in servizio nella sede dell’ufficio d’appartenenza od eventualmente in altro ufficio pubblico, che venga, di volta in volta, individuato in base a comprovate ed ineludibili esigenze istituzionali, il buono-pasto non spetta ovviamente al lavoratore che, svolgeva la sua attività nei tribunali di Trapani e Marsala in una determinata giornata, operi totalmente o parzialmente in regime di «smart working», ossia soggiornando nella propria abitazione od in altro domicilio ed avvalendosi di strumentazione telematica». Per questo motivo è stata ritenuta «palesemente infondata, in quanto contrastante con la «ratio» del beneficio e con le disposizioni dei contratti collettivi in materia, la tesi della La Monica, secondo cui l’espletamento, da parte del dirigente, di attività comunque connesse all’esercizio delle proprie funzioni comporterebbe sempre ed automaticamente il suo diritto alla fruizione del buono-pasto, indipendentemente dal luogo ove egli si trovi e dalle concrete modalità con cui operi».