Nel caso in cui il marciapiede nel quale è prevista l’installazione delle strutture abbia una larghezza pari o inferiore a ml. 4,00 deve obbligatoriamente essere lasciata libera una zona per la circolazione pedonale e delle persone con limitata o impedita capacità motoria almeno pari alla metà della larghezza del marciapiede stesso, con un minimo di ml. 1,00. La
zona per la circolazione dei pedoni deve essere lasciata libera da qualunque tipo di ostacolo, come pali, aiuole, fioriere, panchine, sedie. Le autorizzazioni già rilasciate dal settore competente, in contrasto con quanto stabilito dal decreto, saranno revocate in autotutela e, in sede di rinnovo, il settore provvederà ad adeguare il provvedimento alle regole indicate nel decreto.
Il decreto è pubblicato sul sito internet del Comune alla sezione Decreti.