Il reato ascritto ad Ippolito è il 326 c.p., "per avere nella qualità di appuntato dei Carabinieri, in servizio presso la stazione dei Carabinieri di Mazara del Vallo, violando i doveri inerenti alle sue funzioni, rivelato il rifugio protetto e la nuova identità della collaboratrice di giustizia Piera Aiello”.
Piera Aiello è una testimone di giustizia. Il Testimone di giustizia è una figura introdotta dalle Legge 45 del 2001 dello Stato Italiano che ha modificato la precedente disciplina relativa ai collaboratori di giustizia (D.L. 15/1/1991 n.8, convertito con modifiche nella L. 15/3/1991 n.82).
Sono testimoni di giustizia: “coloro che, senza aver fatto parte di organizzazioni criminali - anzi essendone a volte vittime - hanno sentito il dovere di testimoniare per ragioni di sensibilità istituzionale e rispetto delle esigenze della collettività , esponendo se stessi e le loro famiglie alle “reazioni degli accusati e alle intimidazioni della delinquenza”.
La legge del 2001 estende al testimone di giustizia la disciplina propria del collaboratore di giustizia ed in particolare, l'art. 16-ter, afferma che i testimoni di giustizia hanno diritto:
• a misure di protezione fino alla effettiva cessazione del pericolo per sé e per i familiari;
• a misure di assistenza, anche oltre la cessazione della protezione, volte a garantire un tenore di vita personale e familiare non inferiore a quello esistente prima dell’avvio del programma, fino a quando non riacquistano la possibilità di godere di un reddito proprio;
• alla capitalizzazione del costo dell’assistenza, in alternativa alla stessa;
• se dipendenti pubblici, al mantenimento del posto di lavoro, in aspettativa retribuita, presso l’amministrazione dello Stato al cui ruolo appartengono, in attesa della definitiva sistemazione anche presso altra amministrazione dello Stato;
• alla corresponsione di una somma a titolo di mancato guadagno, concordata con la commissione, derivante dalla cessazione dell’attività lavorativa propria e dei familiari nella località di provenienza, sempre che non abbiano ricevuto un risarcimento al medesimo titolo, ai sensi della legge 23 febbraio 1999, n. 44;
• a mutui agevolati volti al completo reinserimento proprio e dei familiari nella vita economica e sociale.
L'art.16-ter prevede che le misure di protezione siano mantenute fino alla effettiva cessazione del rischio. Inoltre "se lo speciale programma di
protezione include il definitivo trasferimento in altra località , il testimone di giustizia ha diritto ad ottenere l’acquisizione dei beni immobili dei quali è proprietario al patrimonio dello Stato, dietro corresponsione dell’equivalente in denaro a prezzo di mercato".
19 anni fa Piera Aiello lasciò Partanna, gli affetti familiari, gli amici, la sua vita in Sicilia per dare il suo contributo nella lotta alle mafie raccontando
quello che sapeva su Cosa nostra alle procure siciliane. Nella primavera scorsa (2009) la Aiello ha visto saltare la sua copertura a causa di
una fuga di notizie. Un allarme che sembrò rientrare poco dopo ne nascose un altro: l'esclusione di Piera Aiello dal programma di protezione stabilito dalla
Legge 45/2001. Mesi difficili gli ultimi, paure e silenzi, hanno portato la Aiello a lasciare la propria famiglia per recarsi in Sicilia a chiedere chiarezza. Piera Aiello è stata costretta a tornare in Sicilia per proteggere la sua famiglia, per avere chiarezza sulla sua condizione, e sulla sicurezza sua e dei suoi familiari.
Dopo 14 anni di attività , informale ma significativa e costante sul territorio nell’impegno contro tutte le mafie è stata formalizzata il 25 luglio 2008, presso l’Agenzia delle entrate di Milazzo, la costituzione dell’Associazione Antimafie “Rita Atria”. La circostanza più significativa di questa formalizzazione è stata l’attribuzione della Presidenza che i soci fondatori hanno affidato a Piera Aiello, cognata di Rita Atria e come lei Testimone di Giustizia,.