Oggetto: Contestazioni di legittimità e merito dellaDeterminazione Presidenzialen°107 del05/12/2011.
Allo scrivente sembra che Lei si rifiuti di ascoltare chi, con spirito di collaborazione costruttiva, le voglia indicare o suggerire circa la legittimità degli atti amministrativi non delegittimando, ovviamente, il suo operato e la Sua carica istituzionale.
Per inciso sono convinto, ed è così nella realtà, e quale fonte di esperienza che, come suole dirsi ”vedono più quattro occhi che due”, intendendo con ciò che l’operato di ciascuno di noi dovrebbe e deve essere di aiuto nel trovare e perseguire la migliore via per il raggiungimento di migliori e/o ottimali obiettivi.
Mi permetto questa affermazione in quanto, sin dal 25/08/2011, con una interrogazione si è fatto rilevare l’illegittimità e/o la nullità radicale della Sua Determinazione n. 54/2011 che, come quest’ultima, trova fondamento in Deliberazioni di Giunta illegittime e/o inefficaci vedi: DD. Giunta Provinciale n° 285/2010; 496/2010; 16/2011 davvero censurabili.
A parere dello scrivente, se le colleghiamo tutte, potrebbe risultare l’artificiosa tracciatura di un percorso amministrativo sul quale probabilmente valga la pena accertare se sia conforme a legalità ovvero mirante a precostituire l’esito della vittoria del concorso di Dirigente Amministrativo-Contabile di questo Ente.
Essendo fra i legittimi destinatari di questa distribuzione, eccepisco l’illegittimità della Determinazione 107/2011, in combinato disposto con i citati atti antecedenti e con le Determinazioni Dirigenziali conseguenti, quali la 192 del 9/12/2011 a firma del dott. Messina, nonché la 910 del 23/12/2011 del Dirigente del 3° Settore.
Pertanto, La invitio formalmente a ritirare in autotutela tale Suo provvedimento.
Infatti, la procedura di mobilità prevista con nomina da parte Sua di una Commissione esaminatrice dei Dirigenti che hanno presentato domanda di mobilità, è illegittima in quanto contrasta con le disposizioni dalla L. r. 30 aprile 1991,n° 12, la quale prevede che la Commissione venga estratta a sorte da un elenco di esperti presente presso l’Assessorato Regionale alla Famiglia ed Autonomie Locali; contrasta ,inoltre con l’altra L. r.n° 25/93, i cui effetti sono stati prorogati dalla L.r. 11/2010 al 2013 ove viene sancito che eventuali graduatorie devono essere stilate per soli titoli.
Nel nostro caso non c’era da stilare alcuna graduatoria, né tanto meno nominare una Commissione, poiché i posti riservati alla mobilità erano 3 (tre) e le domande di mobilità pure 3 (tre).
Sarebbe bastato, quindi, una Determinazione di presa d’atto da parte del Dirigente al Personale, la quale non doveva fare altro che controllare la sussistenza dei titoli presentati dai Sigg. Dirigenti: Ortisi, Santoro e De Stefano ed in forza dell’art. 30, comma 2/Bis del D. lgs 165/2001, immetterli direttamente in ruolo.
Come desunto dalle norme in vigore, nessuno può escludere, ( men che meno inscenando una prova selettiva, per di più a titoli ed esami, un Dirigente che abbia già vinto un concorso in altro Ente dove presta regolarmente servizio.
Perché sono stati riservati due posti? A questo punto, e in questa circostanza, sarebbe lecito chiedersi: a chi sono riservati gli altri due posti ?!?
non prevede forse che tutti i posti vacanti in dotazione organica debbano essere riservati alla mobilità prima di essere messi a concorso ?
Ma il Dott. Ortisi, che è anche il Consigliere Provinciale Ortisi, è sconosciuto ai componenti della Commissione ?! Il Presidente della(indebita) Commissione, dott. Messina, forse non ha mai sostituito il dott. Licata nei lavori del Consigli Provinciale e non ha mai ascoltato gli interventi del Consigliere Ortisi e/o annotato almeno la sua presenza in Aula Consiliare o nelle votazioni !?
Ma la contestazione alla Determinazione “DE QUA” si dirige anche al merito dello stesso incauto provvedimento.
Lei, infatti, ha sempre sostenuto di avere bisogno dei Dirigenti che coprano i posti vacanti in dotazione organica, in questo specifico caso a costo zero.
Credo non occorra aggiungere altro se non evidenziare che adoperando questa opportunità legislativa l’Amministrazione Provinciale potrà utilizzare tale denaro, ( che sarebbe risparmiato disdicendo, quindi, le somme impegnate per la copertura dei posti di Dirigente) per la definitiva stabilizzazione dei lavoratori Precari e per eventuali concorsi in funzione dei profili professionali vacanti nella dotazione organica, con riserva dei posti al personale dipendente.
A questo punto, credo che le delineate perplessità rendano ormai necessario che la situazione venga posta all’attenzione delle Autorità di controllo che meglio di me possano dissipare queste preoccupazioni e restituire tranquillità a tutta la comunità amministrata ( che ha il diritto alla verità).
allaProcura della Repubblica per eventuali ipotesi di reato penale;
All’Ispettorato per la Funzione Pubblica, costituito ai sensidell’art. 71 del
all’Assessorato Regionale alla Famiglia ed alle Autonomie Locali, per ogni eventuale controllo sostitutivo sulla legittimità degli atti.
Il Consigliere Salvatore Daidone