Il Giudice in particolare ha affermato la correttezza e legittimità dei provvedimenti adottati dal Presidente, in quanto nei rapporti esistenti tra Presidente e giornalisti, vige un rapporto di collaborazione professionale fiduciario per cui non ha natura di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, bensì di mera collaborazione professionale esterna. Per tali considerazioni, il Giudice ha ritenuto che non sussiste alcuna antisindacalità nei provvedimenti adottati dalla presidenza della Regione, rigettando così il ricorso.