Anche le attività lavorative che apparentemente non comportano rischi come il piccolo negozio di abbigliamento, il bar, la farmacia, lo studio professionale, l’agenzia di assicurazioni - solo per fare degli esempi - non esimono il datore di lavoro dal rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
Riepilogando – e, in estrema sintesi - il datore di lavoro deve:
effettuare la valutazione di tutti i rischi presenti nella sua azienda;
redigere il documento di valutazione dei rischi. Attenzione! dal 01 giugno 2013 non basterà più l’autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi ;
nominare il RSPP (responsabile del servizio prevenzione e protezione), che può essere un consulente esterno o lo stesso datore di lavoro in possesso di adeguata formazione;
informare i lavoratori della facoltà di eleggere al loro interno un RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza);
designare e formare gli addetti alla gestione delle emergenza;
nel caso in cui fosse necessario (ad esempio per lavoratori addetti all’uso di videoterminali per più di venti ore settimanali) nominare il Medico competente e sottoporre i lavoratori esposti a sorveglianza sanitaria;
formare e informare i lavoratori sui rischi presenti nello svolgimento delle attività;
e, chiaramente, porre in essere tutte le misure necessarie ad eliminare o contenere i rischi aziendali in un’ottica di miglioramento continuo!
Si fa presente che ai sensi dell’art 2 del D.Lgs. n.81/08 sono da intendersi “lavoratori” coloro che svolgono un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione, compresi i soci lavoratori di società, gli associati in partecipazione di cui all’art 2549 c.c., gli apprendisti, i praticanti, i tirocinanti. Inoltre l’art. 3 del D.Lgs. n.81/08 prevede che vada tutelato anche il personale con contratto di somministrazione, i lavoratori in distacco, i collaboratori a progetto e lavoratori occasionali con prestazioni di tipo accessorio.
a cura di Rosaria Nolfo
Newsletter n. 6 del 04 marzo 2013