Il servizio tributi comunica che il versamento dell`acconto 2013 che era stato sospeso, dal decreto legge 54/2013, è stato cancellato con il decreto legge 102/2013 per le seguenti categorie di immobili:
1 - abitazione principale, abitazione del coniuge assegnatario ed assimilate ai sensi dell`art. 10 del vigente Regolamento IMU, con relative pertinenze (nei limiti di Legge), ad esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali "A1", "A8" e "A9";
2 - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari;
3 - alloggi regolarmente assegnati dall`Istituto Autonomo per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell`art. 93 del D.P.R. n. 616/1977;
4 – terreni agricoli ed i fabbricati rurali di cui all`art. 13, commi 4, 5 e 8 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge del 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni.