C'è molta curiosità su quanto sta avvenendo a Marsala. Il Sindaco Giulia Adamo è stata sospesa per 18 mesi: non può mettere piede nel suo ufficio, non può percepire la relativa indennità, è congelata. L'unica cosa che può fare è dimettersi, ed in questo modo la città verrebbe commissariata, ed andrebbe al voto alla prima finestra elettorale utile. Ma chi regge la città in questo periodo, se nessuno si dimette? Il vicesindaco Antonio Vinci. E che poteri ha Vinci? Praticamente, quelli del Sindaco. Anche la sua busta paga aumenterà, e Vinci percepirà lo stipendio del Sindaco: 3.413,57 euro al mese. Prima prendeve "solo" 2560,18 euro al mese. Vinci potrà convocare giunte, rimuovere assessori, fare insomma tutto. Ecco cosa prevede la legge:
TESTO DEGLI ORDINAMENTI LOCALI
Il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nei casi di impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco di cui all’art. 53 del T.U. o di sospensione dello stesso dall’esercizio delle funzioni ai sensi dell’art. 59.
Per il Vice Sindaco dei Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti si veda il par. 3.1. del precedente cap. II.
2. Sindaco - Sostituzione - Supplenza - Reggenza
La posizione del vicesindaco nelle diverse condizioni nelle quali provvede alla sostituzione del sindaco, è stata definita dal parere del Consiglio di Stato espresso nell’adunanza della I Sezione in data 14 giugno 2001, n. 501.
2.1. La supplenza
Le funzioni, i poteri e le prerogative del vicesindaco sono diverse a seconda che la sostituzione del sindaco renda necessaria la sua temporanea supplenza o comporti, per la vacanza della carica, la reggenza fino all’elezione del nuovo titolare.
Nelle ipotesi di supplenza, resa necessaria dall’assenza (per l’effettuazione di altri compiti d’istituto) o dall’impedimento temporaneo (per congedo o malattia) - normalmente di breve durata - del sindaco, il vicesindaco si limita all’esercizio delle funzioni di ordinaria amministrazione dell’ente.
2.2. La reggenza
La reggenza deve essere assunta dal vicesindaco quando la carica di capo dell’amministrazione comunale è vacante per impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco e rimane tale fino all’elezione del nuovo sindaco che, dopo l’istituzione del turno unico elettorale disposta dalla legge n. 120/1999, può avvenire anche a notevole distanza di tempo dal verificarsi dell’evento che ha determinato la vacanza, nelle situazioni di cui all’art. 53 del T.U.
2.2.1. Reggenza - Poteri e funzioni del vicesindaco
Il Consiglio di Stato ha riconosciuto al vice sindaco la titolarità di tutti i poteri attribuiti al sindaco dal Testo unico che consentono l’adozione degli atti urgenti ed inderogabili oltre a quelli, per le competenze del sindaco, di ordinaria amministrazione.
È stato ritenuto che il vicesindaco può presiedere il consiglio nei comuni sino a 15.000 abitanti quando non sia previsto un presidente dallo stesso eletto, il sindaco sia decaduto e il vicesindaco ne svolga le funzioni quale “reggente”, non essendo prevista dalla legge, in tale situazione, nessuna limitazione di funzioni.
Il Consiglio di Stato ha confermato che il vicesindaco “reggente” può nominare e revocare gli assessori ed integrare la giunta la cui composizione, per la cessazione del sindaco si è ridotta di una unità. Ha escluso che il reggente possa designare un sostituto: nel caso di sua cessazione dalla carica sarà necessaria la nomina di un commissario.
2.3. Il trattamento economico ed i permessi retribuiti
Il Consiglio di Stato si è pronunciato anche in merito alla misura dell’indennità di funzione spettante al vicario. Il trattamento economico deve essere correlato alla funzione svolta e non alla qualifica rivestita: per cui al vicesindaco è dovuta per il periodo di effettivo esercizio dei poteri sostitutivi (reggenza) l’indennità di funzione in misura pari a quella del sindaco, l’indennità di fine mandato (per il periodo di reggenza) ed i permessi retribuiti nella misura prevista dal T.U. per il sindaco.
Per le ordinarie sostituzioni (supplenza) ha diritto al trattamento economico ordinario assegnatogli per l’esercizio della carica di vicesindaco.
2.4. Sostituzione del sindaco sospeso dalla carica
L’art. 53, c. 2 del T.U. stabilisce che il vicesindaco sostituisce il sindaco nel caso di assenza od impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dalla funzione ai sensi dell’art. 59. La sostituzione in quest’ultima ipotesi rientra a rigore nell’esercizio della funzione di supplenza ma comporta un non breve periodo di pieno svolgimento delle funzioni vicarie del sindaco sospeso, durante il quale il vicesindaco dovrà necessariamente esercitare con pieni poteri tutte le attribuzioni del sindaco; avrà pertanto diritto al trattamento che compete per la reggenza.
3. Vicesindaco - Presidenza di commissioni consiliari
Con risoluzione del Ministero dell’Interno è stato rilevato che il comma 4 dell’art. 31 della legge n. 142/1990 (T.U., art. 38, c. 6) prevede che le commissioni consiliari sono composte da consiglieri comunali. L’assessore esterno e il vicesindaco esterno non fanno parte del consiglio e non possono presiedere le commissioni in sostituzione del sindaco che è, invece, a tutti gli effetti componente del consiglio comunale. Per le funzioni vicarie quindi è corretto, in questo caso, incaricare un consigliere.