Il Tribunale di Marsala, con una recente sentenza del Giudice del Lavoro dott. Andrea Marangoni, è intervenuto in materia di “mobbing” e “straining”.
Il Tribunale ha escluso la sussistenza della figura giuridica del mobbing a carico di un imprenditore nei cui confronti aveva promosso una azione risarcitoria una dipendente.
Nella sentenza è stato precisato che non è considerabile mobbing la singola azione quale un demansionamento, un trasferimento gravoso, un ordine di servizio umiliante, ma occorre una strategia, un attacco continuo, ripetuto e duraturo, individuandosi in sei mesi la durata minima.
Il Tribunale definisce, quindi, anche la figura più tenue del cosiddetto “straining ” come una situazione lavorativa conflittuale di stress forzato in cui la vittima subisce azioni ostili limitate nel numero e distanziate nel tempo e, quindi, non rientranti nel mobbing ma tali da provocare una modificazione in negativo della condizione lavorativa.
Per cui, il Giudice, anche se accerti l’insussistenza di un intento persecutorio idoneo a configurare il mobbing è tenuto a valutare la sussistenza di iniziative che possano ledere i diritti fondamentali del dipendente mediante l’adozione di condizioni lavorative “stressogene” (strainig).
L’imprenditore era assistito dal giuslavorista marsalese Renzo Carini