Informativa
Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy.
Se vuoi saperne di più negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie. I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi.
Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie. Cookie Policy   -   Chiudi
02/12/2016 00:20:00

Alcamo, la Corte dei Conti condanna l'ex sindaco Scala a risarcire 46 mila euro

La Corte dei conti (sentenza 182/A/2016) ha confermato la condanna nei confronti dell'ex sindaco di Alcamo Giacomo Scala, chiamato a risarcire 46 mila euro per l'incarico di esperto affidato tra il 2007 e il 2008 a Liborio Ciacio, bollato “illegittimo perché conferito al di fuori dei limiti posti dal legislatore regionale” ma connotato anche “dalla inutilità della prestazione per il comune di Alcamo”. Confermata anche l'assoluzione per l'incarico di portavoce e addetto stampa conferito tra il 2002 e il 2008 ad Antonio Fundarò. Per la stessa vicenda Scala era stato rinviato a giudizio per abuso d’ufficio e falsità ideologica insieme al segretario generale comunale Cristoforo Ricupati, entrambi condannati nel 2013 e assolti in appello “perché il fatto non sussiste”. Ma la procura contabile aveva proseguito nell'azione di responsabilità amministrativa contro l'ex primo cittadino conclusa con la condanna parziale. La Sezione giurisdizionale, nella motivazioni, sottolineava come “non solo il Ciacio fosse sprovvisto di laurea, ma anche che la sua qualifica di tecnico agrario enologo fosse priva di qualsiasi ragionevole collegamento con l’attività da espletare”. Nel ricorso contro la sentenza il legale di Scala, l'avvocato Gaetano Armao, aveva chiamato in causa il segretario comunale Ricupati “che non avrebbe eccepito alcunché sulla legittimità della nomina del Ciacio, venendo, quindi, meno ai suoi doveri di organo di consulenza giuridico-amministrativa e di vigilanza sulla legittimità dei provvedimenti emessi dal sindaco”. Ma i giudici d'appello, confermando le decisioni dei colleghi di primo grado, hanno respinto anche questa eccezione sottolineando che “in ogni caso, il segretario non avrebbe potuto esprimere alcuna valutazione sulla necessità dell’incarico da conferirsi, sulla sua giuridica utilità e sul possesso o meno dei requisiti di elevata professionalità da parte dell’esperto designato dal sindaco”. Confermata in appello, però, la legittimità dell'incarico di portavoce e addetto stampa ad Antonio Fundarò, con esperienza professionale in materia d’informazione e di comunicazione ed iscritto da tempo all’albo dei giornalisti ed i cui incarichi avevano avuto una connotazione strettamente fiduciaria.