Giovedì scorso, il Consiglio Comunale di Marsala ha approvato il Regolamento che disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione al pagamento delle stesse.
Si è dato, così, seguito alla legge nazionale 193 del 2016, i debitori interessati sono i cittadini morosi che hanno già avuto notificata l’ingiunzione al pagamento per le tasse non pagate dal 2000 al 2016, in questo caso i cittadini estingueranno il loro debito non pagando la sanzione comminata per la tassa non pagata.
Il contribuente pagherà ugualmente le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi, le spese relative alla riscossione coattiva, le spese di notifica della cartella di ingiunzione al pagamento e le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive.
Il contribuente debitore ha tempo fino al 2 maggio 2017 per presentare istanza di adesione alla definizione agevolata al Comune di Marsala.
L’istanza deve contenere tutti i dati del contribuente, i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti se trattasi più di una cartella, la richiesta di rateizzazione indicando anche il numero di rate nel quale effettuare il pagamento, ma non oltre 4 rate.
Il legislatore ha previsto un massimo di 4 rate di cui l’ultima in scadenza non oltre il 30 settembre 2018.
E’ compito del Comune decidere sull’accoglimento o rigetto dell’istanza entro 45 giorni dal ricevimento della stessa. Nel caso di accoglimento dell’istanza il Comune comunica al contribuente entro il 30 giugno 2017 l’ammontare delle somme dovute e l’importo delle singole rate, giorno e mese di scadenza.
Il versamento unico è previsto il mese di luglio 2017, il versamento in 2 rate è previsto con una rata a luglio e l’altra ad aprile 2018, il versamento in 3 rate è previsto a luglio 2017 e novembre 2017 e poi aprile 2018 il versamento in 4 rate è previsto con rate a luglio e novembre 2017 e aprile e settembre 2018.
Verranno applicati, ai pagamenti dilazionati, gli interessi previsti nel regolamento comunale generale sulle entrate. L’adesione alla definizione agevolata può essere anche richiesta da chi ha pagato già parzialmente e non si terrà conto degli importi già versati a titolo di sanzione, compresi quelli di dilazione che restano acquisiti e non rimborsabili.
Dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni a seguito violazione del codice della strada, i rapporti che sono divenuti definitivi per avvenuto pagamento dell’obbligazione e sono escluse anche le controversie che risultano definite con sentenza passata in giudicato.