Il maltempo non esime le compagnie aeree dal rimborso ai passeggeri per i voli annullati o che atterrano con oltre tre ore di ritardo. E’ quanto ha sentenziato il giudice di pace di Alcamo che ha dato ragione a un passeggero (G. Di. G.) che si era visto negare il rimborso di 250 euro dopo essere arrivato all’aeroporto “Vincenzo Florio” di Birgi con oltre tre ore di ritardo sull’orario previsto dopo essere decollato, sempre in ritardo da Bergamo (Orio al Serio).
Il volo era il “Milano-Trapani” della Ryanair del 14 giugno 2016. La compagnia aerea irlandese aveva negato il rimborso sostenendo che il ritardo era dipeso da circostanze eccezionali, e cioè il maltempo.
Il passeggero si è, pertanto, rivolto ad un legale, l’avvocato marsalese Antonio Spanò, che avviava la causa per ottenere il rimborso. E il procedimento, adesso, si è concluso con la sentenza del giudice di pace che ha riconosciuto come “legittime” le pretese di G. Di. G., condannando quindi la Ryanair al pagamento in favore di quest’ultimo della somma di 250 euro a titolo di compensazione pecuniaria, oltre spese legali.
Per il magistrato, quindi, le avverse condizioni metereologiche non sono da considerarsi eventi “eccezionali” o non prevedibili. “Questa sentenza – dice l’avvocato Antonio Spanò - riveste una certa importanza poiché il Giudice, richiamando le argomentazioni del passeggero, avallate dalla giurisprudenza comunitaria, ha stabilito che l’assenza di responsabilità invocata dal vettore deve essere provata in modo rigoroso, non essendo sufficiente la mera asserzione relativa ad avverse condizioni metereologiche presenti sullo scalo. La pronuncia in argomento, pertanto, è di ausilio al fine di riconoscere le legittime pretese dei passeggeri vittime di cancellazione del volo, ovvero di ritardo superiore a tre ore, le cui richieste siano negate con sufficienza e superficialità dalla compagnia aerea, appellandosi, in modo generico, alle avverse condizioni metereologiche”.