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10/01/2019 09:04:00

Gioco d'azzardo e centri scommesse, un'assoluzione a Marsala. Ecco perché

  Una sentenza che potrebbe costituire un importante precedente in materia di centri scommesse on line e gioco d’azzardo. E’ quella emessa dal giudice monocratico di Marsala Bruno Vivona, che assolvendo una donna dall’accusa di gestione abusiva di un centro scommesse on-line ha stabilito che le norme comunitarie in materia prevalgono su quelle nazionali.

Il giudice ha sentenziato così, accogliendo le argomentazioni dell’avvocato difensore Giovanni Galfano, nel processo che vedeva imputata Caterina Maria Vinci, di 29 anni, titolare nel 2015 dell’agenzia di scommesse on-line “Starbet Sport” di via di Istria, a Marsala.

Secondo l’accusa, la donna avrebbe gestito il centro scommesse senza le necessarie autorizzazioni previste dall’articolo 88 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Il fatto contestato fu accertato dalla polizia il 30 novembre 2015.

Ma nel processo, l’avvocato difensore ha sostenuto, con successo, la “assoluta illegittimità ed incompatibilità della normativa italiana incriminatrice (art. 4 L.401/89) in relazione ai principi su cui è basato l’ordinamento comunitario”. Infatti, ha spiegato il legale, “l’intero sistema concessorio italiano, pure a seguito dei correttivi introdotti con il c.d. Decreto Bersani, risulta in netto contrasto con la disciplina del diritto comunitario, e precisamente con gli artt. 43 e 49 del trattato UE, i quali stabiliscono la libertà di stabilimento e di prestazioni di servizi”. Lo Stato italiano, continua l’avvocato Galfano, “punisce gli intermediatori che si limitano a raccogliere le scommesse per conto dei bookmakers comunitari sprovvisti di autorizzazioni italiane, ma impedisce agli stessi di ottenere le autorizzazioni che, però, richiede per lo svolgimento di tale attività” e “alla luce di ciò, il giudice nazionale, svolgendo anche la funzione di giudice comunitario, deve applicare direttamente le norme del Trattato Ue e procedere alla disapplicazione della normativa interna con essa in contrasto”.