Mancano gli indizi di comportamento fraudolento da parte del sindaco di Riace Mimmo Lucano per l’assegnazione di alcuni servizi, come la raccolta dei rifiuti, a due cooperative di Riace.
Le delibere e gli atti di affidamento infatti, sono stati adottati con “collegialità e con iprescritti pareri di regolarità tecnica e contabile da parte dei rispettivi responsabili del servizio interessato”.
È la Cassazione a metterlo nero su bianco nelle motivazioni depositate oggi 2 Aprile 2019 in relazione all’udienza che lo scorso 26 febbraio si è conclusa con l’annullamento con rinvio del divieto di dimora a Riace, la cittadina calabrese divenuta nel mondo simbolo di accoglienza dei migranti.
La Cassazione sottolinea inoltre che non sono provate le “opacità” che avrebbero compromesso l’azione di Mimmo Lucano per l’affidamento di questi servizi. È infatti la legge che consente “l’affidamento diretto di appalti” in favore di cooperative sociali “finalizzate all’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate” a condizione però che gli importi del servizio siano “inferiori alla soglia comunitaria”.
Secondo i giudici mancano indizi di comportamenti fraudolenti nell’affidamento degli appalti a Riace. E anche sui matrimoni di comodo non ci sono prove concrete. Caduto così l’impianto accusatorio. Lucano “ha solo cercato di aiutare la compagna”.La Cassazione evidenzia inoltre elementi di “gravità indiziaria” per il fatto che Lucano si sia adoperato per la permanenza in Italia della sua compagna Lemlem Tesfahun, ma invita altresì a tenere conto della “relazione affettiva” che lega Domenico Lucano e Lemlem Tesfahun. Oltre al fatto che lo stesso Lucano è incensurato.
Per la Cassazione dunque Mimmo Lucano ha cercato di aiutare solo Lemlem Tesfahun “tenuto conto del fatto” che il richiamo a “presunti matrimoni di comodo” che sarebbero stati “favoriti” dal sindaco Lucano, tra immigrati e concittadini, “poggia sulle incerte basi di un quadro di riferimento fattuale non solo sfornito di significativi e precisi elementi di riscontro ma, addirittura, escluso da qualsiasi contestazione formalmente elevata in sede cautelare”.