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10/05/2019 09:00:00

Sisma 2016-2017: recupero ritenute erariali mediante trattenute

L’Inps con messaggio n. 1662 del 29 aprile 2019 fornisce indicazioni sulle novità normative introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 per quanto riguarda la ripresa dell’obbligo del versamento delle ritenute erariali sospese per gli eventi sismici verificatisi nel 2016 e nel 2017. La ripresa dei versamenti era prevista a decorrere dal 31 maggio 2018, termine poi prorogato al 16 gennaio 2019, e il numero massimo di rate era fissato originariamente in 24, successivamente esteso a 60. L’articolo 1, comma 991, della Legge n. 145/2018, al fine di assicurare la continuità delle agevolazioni in favore delle popolazioni colpite dal sisma, ha previsto che i contribuenti che hanno richiesto ed ottenuto il beneficio della sospensione delle ritenute fiscali sono tenuti a versare i tributi sospesi, senza applicazione di interessi e di sanzioni, entro il 1° giugno 2019. Sempre entro tale data, in alternativa al pagamento in un’unica soluzione, i contribuenti potranno decidere di versare ratealmente gli importi dovuti fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo.
Su richiesta del lavoratore dipendente, subordinato o assimilato, la ritenuta può essere operata anche dal sostituto d’imposta. Pertanto, su richiesta di rateizzazione dei soggetti sostituiti, titolari di prestazione pensionistica e/o dipendenti dell’Inps, l’Istituto, in qualità di sostituto di imposta, provvederà ad effettuare la trattenuta relativa alle imposte sospese e dovute dall’interessato e al conseguente versamento all’erario delle stesse per conto del richiedente.
Il messaggio Inps illustra poi criteri e modalità operative relative alla presentazione dell’istanza, che dovrà essere inoltrata in via telematica entro il 31 maggio 2019 al fine di poter usufruire della rateizzazione nella misura massima di 120 rate a decorrere dal prossimo mese di giugno. Ove l’istanza sia presentata successivamente il numero delle rate sarà ridotto del corrispondente numero di mesi di ritardo, fermo restando che il versamento delle ritenute riferite a periodi antecedenti l’istanza rimane di esclusiva competenza dell’interessato, ivi incluso il versamento di sanzioni e interessi previsti dalla legge. A partire dal 2 maggio 2019 – si legge -, in Intranet/Servizi/Piattaforma fiscale, è operativo l’applicativo web di acquisizione delle relative istanze, con il relativo manuale operativo pubblicato on line. L’Inps infine precisa le modalità di recupero previste per i pensionati e, in caso di decesso del richiedente, per gli eredi dell’avente diritto.


A cura di Studio Ingianni
Consulenti del lavoro
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