Dall’8 maggio 2019 i lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati con orario ridotto, dipendenti in aziende sequestrate o confiscate in amministrazione giudiziaria hanno diritto al trattamento di Cigs in deroga. Le istruzioni operative per presentare le istanze sono illustrate dalla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero del Lavoro nella circolare n.10 del 6 maggio 2019, nella quale si rinvia al portale Cigsonline per l’invio delle richieste. L’istanza può essere presentata dall’amministratore giudiziario previa autorizzazione scritta del giudice delegato o anche dall’agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, per le imprese poste sotto la propria gestione, previo nulla osta del giudice delegato.
Il trattamento viene concesso per la durata di dodici mesi nel triennio 2018-2019-2020 a tutte le aziende che non rientrino nel campo di applicazione della cassa integrazione ordinaria e e straordinaria; a quelle che pur avendo beneficiato di questi trattamenti abbiano superato il limite massimo di fruizione (24 mesi) nel quinquennio mobile oppure nei casi in cui non ricorrano i presupposti richiesti dalle singole causali di intervento. Inoltre, possono fruire del trattamento i lavoratori dipendenti per i quali il datore di lavoro non ha adempiuto in tutto o in parte agli obblighi in materia di lavoro e legislazione sociale, il cui rapporto di lavoro, tuttavia, sia riconosciuto con decreto di approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell’attività o altri provvedimenti anche precedenti del tribunale o del giudice delegato. Il trattamento va richiesto mediante apposita istanza.
A cura di Studio Ingianni
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