Con la circolare n. 10/E del 15 maggio, l’Agenzia delle Entrate risponde ad alcuni quesiti sulla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dagli articoli 6 e 7 del D.l. n.119/2018, convertito, con modifiche, nella Legge n. 136 del 2018. Integrando i contenuti della circolare n. 6/E del 1° aprile scorso, l’Agenzia chiarisce anche alcuni dubbi in relazione alle istanze di definizione già presentate dai contribuenti.
Fra le risposte – sintetizzate in un comunicato stampa -, si chiarisce che, in caso di liti aventi ad oggetto esclusivamente sanzioni collegate a tributi integralmente versati, la definizione agevolata può essere effettuata senza il pagamento di alcun importo. Un’altra ipotesi affrontata dal provvedimento è quella di una lite per la quale le Entrate avevano negato la possibilità di aderire alla procedura di definizione del D.l. n. 50/2017 perché non erano stati versati gli importi dovuti. In questo caso, il contribuente può definire la controversia originaria rinunciando al ricorso contro il diniego dell’Ufficio. Infine, un promemoria per i contribuenti: chi è interessato alla definizione agevolata delle liti deve, entro il 31 maggio, trasmettere in via telematica la domanda e pagare l’intero importo agevolato (o la prima rata in caso di rateazione per importi superiori ai mille euro). L’importo da versare è pari al 100% del valore della controversia in caso di soccombenza del contribuente o di ricorso notificato al 24 ottobre 2018, mentre è pari al 90% in caso di ricorso pendente in primo grado e depositato o trasmesso alla CTP alla data del 24 ottobre 2018. Sono previsti inoltre pagamenti ridotti in casi particolari mentre, se non vi sono importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
A cura di Studio Ingianni
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