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11/05/2020 04:00:00

Coronavirus e scarcerazioni dei mafiosi, entro 15 giorni le valutazioni

  In Consiglio dei ministri è approdato il provvedimento per rimediare alle scarcerazioni "facili". Il primo passo era già stato compiuto con il decreto approvato il 29 aprile scorso, che tuttavia si occupava dei casi futuri: mai più scarcerazioni disposte dai giudici senza aver acquisito il parere preventivo della procura nazionale antimafie e delle procure distrettuali.

Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, aveva annunciato un nuovo provvedimento poi la polemica sulle scarcerazioni decise dai magistrati di sorveglianza in un mese e mezzo. Detenzioni domiciliari, per gravi ragioni di salute in considerazione dell'emergenza coronavirus, di cui hanno beneficiato anche boss di mafia, camorra e 'ndrangheta, e che sono costate - scrive il messaggero -  le dimissioni di Francesco Basentini dalla guida del Dap, il Dipartimento che amministra le carceri italiane.

«È in cantiere un decreto legge che permetterà ai giudici, alla luce del nuovo quadro sanitario, di rivalutare l'attuale persistenza dei presupposti per le scarcerazioni dei detenuti di alta sicurezza e al 41 bis», aveva detto Bonafede alla Camera dei deputati nel corso di un acceso question time. 

Ora si è andati oltre: secondo quanto si apprende, in base al decreto all'esame del governo, entro 15 giorni saranno rivalutate le scarcerazioni già disposte e legate all'emergenza Coronavirus. Il magistrato dovrà prima acquisire il parere del Procuratore distrettuale antimafia del luogo in cui è stato commesso il reato e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo per i condannati ed internati già sottoposti al 41-bis, il cosiddetto carcere duro.

E poi valutare se ci sono ancora i presupposti per la detenzione domiciliare, cioè se permangono «i motivi legati all'emergenza sanitaria». La valutazione sarà fatta «immediatamente», anche prima dei 15 giorni, nel caso in cui il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria comunichi la disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta adeguati alle condizioni di salute del detenuto o dell'internato ammesso alla detenzione domiciliare o ad usufruire del differimento della pena. In ogni caso l'autorità giudiziaria, prima di provvedere dovrà sentire l'autorità sanitaria regionale, cioè il Presidente della Giunta della Regione, sulla situazione sanitaria locale.