Fu assassinato a Marsala il 2 giugno del 1983, ma la Corte di Cassazione non crede all’estraneità alla mafia di Silvio Badalamenti, nipote del boss di Cinisi, Tano Badalamenti, tra i boss schiacciati dalla guerra con i Corleonesi di Totò Riina.
Per la moglie e le figlie del nipote di Tano non ci saranno benefici. In base alla legge in favore dei familiari superstiti delle vittime di mafia moglie e figlie di Silvio Badalamenti, si sono appellate alla legge per le vittime di mafia. La Cassazione, però, ha respinto la richieste dei familiari: «Radicato rapporto di fiducia con lo zio»
La Cassazione ha respinto il ricorso della vedova, contro la decisione della Corte di Appello di Palermo che nel 2015 aveva negato il diritto ad accedere al fondo assistenziale istituito dal ministero dell’Interno. Secondo la Cassazione manca il requisito della «estraneità della vittima, al tempo dell’evento, ad ambienti e rapporti delinquenziali e, nella specie, al contesto mafioso».
I giudici della Suprema Corte - riporta il Corriere - ricordano che la sentenza della Corte di Assise di Trapani a carico degli autori dell’omicidio di Silvio Badalamenti evidenziava «il radicato rapporto di fiducia» della vittima con suo zio, il boss Badalamenti, «fondato su presupposti non esclusivamente basati sul mero vincolo di sangue».
Responsabile di una esattoria dei cugini Salvo - La stessa sentenza sottolineava inoltre le «condizioni di vita e professionali» di Silvio Badalamenti quale «responsabile dell’esattoria comunale di Marsala, facente capo ai noti esponenti mafiosi Antonino e Ignazio Salvo, legati da stabili vincoli di affari coni boss».
Per i giudici della Cassazione Silvio Badalamenti era stato sicuramente ucciso dalla mafia, ma nell’ambito di una guerra alla quale aveva preso parte, o alla quale non era del tutto estraneo. Nel confermare il no all’accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di reati di tipo mafioso, i giudici ricordano che non è sufficiente la sola incensuratezza della vittima o la non affiliazione a una cosca, ma che «vi sia la completa estraneità ad ambienti delinquenziali mafiosi, intesi in senso ampio e in modo particolarmente rigoroso laddove per vincoli, e ragioni familiari, la frequentazione di quegli ambienti sia naturalmente assidua».