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07/10/2022 00:00:00

Anief, il Tribunale di Trapani riconosce al personale ATA il punteggio del servizio militare

 l Tribunale di Trapani riconosce al personale ATA il punteggio del servizio militare svolto non in costanza di nomina. Ancora un’altra vittoria per il Sindacato Anief in Provincia di Trapani.

È giusto considerare il punteggio relativo al servizio militare di leva (o equiparato) prestato non in costanza di rapporto di lavoro con il ministero dell'Istruzione: lo ha confermato il Tribunale di Trapani con due recenti sentenze gemelle accogliendo il ricorso a favore di due ricorrenti inseriti nelle graduatorie ATA di III fascia che ha chiesto la valutazione di tale periodo, svolto al servizio dello Stato, “di cui alla tabella esplicativa in possesso il titolo di studio valido per l'accesso ai rispettivi profili professionali”.

Il servizio militare di leva (o il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare), va quindi riconosciuto ai fini della “valutazione per intero nella graduatoria ove hanno chiesto l'inclusione - del servizio militare di leva (o del servizio sostitutivo ad esso assimilato) non effettuato in costanza di nomina - quale servizio prestato nelle scuole statali”, conferendo “quindi punti 6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni nei rispettivi profili professionali”.

Per il Giudice del lavoro di Trapani, pertanto,"il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti…
in definitiva, attraverso la combinazione delle diverse norme, il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo, ispirato alla previsione di cui all'art. 52 Cost., comma 2, comune al regime anteriore al COM ed a quello successivo ad esso, tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile (ad esso equiparato: L. n. 230 del 1998, art. 6 e, poi, D.Lgs. n. 66 del 2010, art. 2103) sono sempre utilmente valutabili ai fini sia della carriera (D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, comma 7) sia dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit. e, prima, D.P.R. n. 237 del 1964, art. 77, comma 7, quale introdotto dall'art. 22 L. 958/1986), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.) e ciò in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici, dovendosi disapplicare in quanto illegittime le discipline secondarie".