Si sarebbe tenuta 7mila euro di diritti versati all'Azienda Sanitaria Provinciale. La Corte dei Conti ha denunciato un'agente di riscossione, che agiva ad Alcamo e Castelvetrano.
Non risultano infatti versati i diritti veterinari e nemmeno comprovata la corretta tenuta dei registri.
La condanna riguarda Giovanna Triolo, agente di riscossione dei diritti veterinari dell’Asp di Trapani. Effettuava questo lavoro per conto dei territori di Alcamo e Castelvetrano. Dovrà risarcire l’azienda ospedaliera con circa 7 mila euro. Tanto mancherebbe nella rendicontazione eseguita dalla Procura contabile sui diritti acquisiti e versati nel 2018. Il commissario dell’Asp di Trapani nel 2022 aveva annullato in autotutela le delibere di parifica del 2021 e contestava alla Triolo una serie di irregolarità nella gestione contabile.
“Le somme – si legge nella sentenza – rendicontate nel conto giudiziale pari a 11.263 euro non corrispondono a quelle riportate nel registro corrispettivi pari a 11.103. Né a quelle delle singole fatture e neanche a quelle versate ed incassate dall’Asp sul conto aziendale presso l’istituto di tesoreria Unicredit pari a 4.217 euro”. L’impiegata si è difesa sostenendo anzitutto la mancanza di un sistema informatico aziendale. La donna riscuoteva mensilmente i diritti veterinari in contanti, curando sia il rilascio della fattura sia l’annotazione manuale dell’importo nei registri. Procedura utilizzata anche per i diritti da corrispondere all’istituto zooprofilattico di Palermo.
Due tre volte al mese versava le somme al servizio di tesoreria Unicredit di Castelvetrano e le ricevute venivano conservate in un archivio. L’impiegata ha ribadito che l’ufficio è stato trasferito tre volte con tutta la documentazione contabile. A sua difesa ha anche presentato un esposto ai carabinieri contro il cassiere della banca per accertare se fosse stato lui a non versare i soldi nel conto. Secondo i giudici “il riscuotitore speciale, come ogni altro agente contabile, era tenuto a custodia degli atti”. O comunque a tracciare la loro conservazione per comprovare la regolarità della propria gestione. Per cui secondo il tribunale amministrativo gli obblighi gestionali gravanti sul riscuotitore speciale sarebbe rimasti “parzialmente inadempiuti”. Il riferimento è sempre all’obbligo di versamento presso l’istituto di Tesoreria dei diritti riscossi. “D’altro canto gli elementi difensivi e probatori, dedotti dall’agente contabile – concludono i giudici -, sono inidonei ad integrare prova liberatoria dell’inadempimento”.