Continua la polemica sullo stato di abbandono della Riserva Naturale delle Isole dello Stagnone di Marsala. Nei giorni scorsi Antonella Ingianni, portavoce di Europa Verde, aveva anche chiesto le dimissioni del direttore della Riserva. Il commissario dell'ex provincia di Trapani, Raimondo Cerami, ha risposto in una nota che invece allo Stagnone tutto va bene.
Non la pensa così Ingianni che, adesso, suggerisce a Cerami la lettura integrale sia della L.R. 98/81 (Norme per l’istituzione nella Regione Siciliana di parchi e riserve naturali) che del regolamento della Riserva “Isole dello Stagnone di Marsala” (D. 198 del 24 maggio 2020).
Perchè? "Gli interventi in un’area protetta non possono essere in contrasto con la conservazione dell’ambiente naturale. E dunque se come il Presidente afferma a proposito del kite surf (nonostante da me non sollevato specificamente) : “ vero è che l’avifauna sarebbe disturbata”, una presa di posizione dell’ente gestore sulla questione sarebbe “giustificata”. E così per tante altre questioni…"
"Bene fa - continua Ingianni - il Presidente a ricordare la necessità del piano di utilizzazione della pre riserva , ma mi permetto aggiungere che ancora più rilevante è il piano di sistemazione della Riserva (zona A) di cui non si ha notizia e che avrebbe un grande ruolo nella gestione delle isole dello stagnone e dello specchio acqueo.
Desidero portare a conoscenza di tutti il regolamento recante le modalità d'uso ed i divieti vigenti nella riserva naturale orientata Isole dello Stagnone di Marsala, affinché se ne possano apprezzare i veri intenti e suggerisco – soprattutto all’ente gestore – di porre particolare attenzione agli art. 10, 11, 12, 13. Sarebbe interessante se l’ente gestore - sul sito istituzionale nell’area Riserve Naturali -volesse mettere a parte i cittadini sulle attività di gestione propositive che svolge, dei pareri e dei NO che concede, sugli effetti della sorveglianza, sugli interventi di recupero naturalistico e su quanto altro farebbe apprezzare l’attività che è tenuto a svolgere".
Ecco gli articoli del regolamento citati da Ingianni:
Art. 10
Misure di tutela di specie ed habitat di importanza comunitaria10.1 L'ente gestore è onerato di attuare speciali misure di tutela atte a garantire l'integrità dell'habitat, vietando tutte le attività che possano recare disturbo ed interferire con la riproduzione di specie animali di importanza comunitaria ai sensi della direttiva n. 92/43 "habitat" e successive modifiche ed integrazioni.
10.2 L'ente gestore è onerato di proporre e attivare tutte le necessarie misure di salvaguardia per la tutela del Poseidonieto.
10.3 Accerterà e localizzerà altresì la presenza di altre specie vegetali e habitat prioritari ai sensi della sopramenzionata direttiva attuando le necessarie misure di segnalazione e tutela degli stessi.
Art. 11
Norme di salvaguardia per gli ambienti marini prospicienti la riserva11.1 Nelle more dell'istituzione della riserva marina prevista dalla normativa statale ed al fine di un'effettiva protezione dell'ecosistema marino-costiero, nel tratto di mare prospiciente la riserva, le attività d'uso del mare sono sottoposte alle modalità e ai divieti fissati dall'autorità marittima competente con cui l'ente gestore si raccorderà per concordare le misure più idonee per la finalità di difesa dell'ambiente, tenendo conto delle direttive che in tal senso saranno emanate dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
Art. 12
Attività di controllo e sanzioni12.1 I provvedimenti di concessione o di autorizzazione sono trasmessi tempestivamente dalle autorità competenti all'ente gestore e al competente distaccamento forestale ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza.
12.2 Le violazioni dei limiti e dei divieti previsti nel presente regolamento sono puniti ai sensi dell'art. 23 della legge regionale n. 98/81, come sostituito dall'art. 28, comma 9, della legge regionale n. 10 del 24 aprile 1999 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana).
12.3 L'accertamento e la contestazione delle predette violazioni comportano in ogni caso l'immediata cessazione dell'attività vietata e l'obbligo della restituzione in pristino dei luoghi a carico del trasgressore nonché alla restituzione di quanto eventualmente asportato.
12.4 L'ente gestore ingiunge al trasgressore l'ordine di riduzione in pristino di cui al comma precedente, entro un termine assegnato, che non può essere inferiore a giorni 30 e in conformità alle prescrizioni dettate dallo stesso e ne regolamenta la conseguente attuazione.
12.5 La vigilanza e l'attività sanzionatoria negli ambiti territoriali marini prospicienti la riserva, deve essere svolta di concerto con la competente autorità marittima.
Art. 13
Norma finaleNella riserva è inoltre vietata ogni altra attività che possa compromettere la protezione del paesaggio, degli elementi naturali, della vegetazione e della fauna.