Informativa
Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy.
Se vuoi saperne di più negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie. I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi.
Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie. Cookie Policy   -   Chiudi
30/09/2024 20:50:00

Il Tribunale rigetta il ricorso di un dipendente contro il Comune di Partanna

 Il Tribunale di Sciacca rigetta il ricorso di un dipendente comunale contro il Comune di Partanna

Il Tribunale di Sciacca, in funzione di Giudice del Lavoro, ha rigettato il ricorso presentato dal Dr. F.S., 63 anni, originario di Castelvetrano, contro il Comune di Partanna. Il dipendente comunale, che per anni ha ricoperto il ruolo di Vicesegretario Generale e Capo del 1° Settore Affari Generali, oltre a essere stato Avvocato dell'Ente, aveva citato in giudizio il Comune, lamentando condotte demansionanti, discriminanti, dequalificanti e mobbizzanti nei suoi confronti.

Il Dr. F.S. chiedeva il risarcimento per presunti danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalle condotte da lui ritenute illecite. A difendere il Comune di Partanna è stato l’avvocato Girolamo Rubino, che ha sostenuto che le accuse mosse dal dipendente fossero infondate e che la ricostruzione dei fatti non fosse conforme alla realtà.

Tra le questioni sollevate dal dipendente c'era la cancellazione dall'albo degli Avvocati, avvenuta a causa dell'incompatibilità tra il ruolo di Avvocato e altri incarichi amministrativi ricoperti. Tuttavia, il legale difensore ha dimostrato che tale decisione era stata presa esclusivamente dal Consiglio dell'Ordine di Marsala e non era imputabile al Comune di Partanna.

Inoltre, l'avvocato Rubino ha evidenziato come la rimozione dall’incarico di Capo della Polizia Municipale, considerata dal Dr. F.S. una condotta ritorsiva, fosse in realtà frutto di una sua richiesta di assegnazione a un altro incarico, avvenuta a seguito di un procedimento disciplinare.

Alla luce delle argomentazioni difensive, il Tribunale ha ritenuto infondate tutte le accuse e ha stabilito che le presunte condotte illecite non sussistevano. Il ricorso è stato quindi rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente alla refusione delle spese legali.