Gli automobilisti italiani hanno vissuto gli ultimi giorni in ansia a causa della nuova normativa che impone l’aggiornamento della carta di circolazione. Finalmente, dopo tanta confusione, tante voci, e dubbi, è stata fatta chiarezza da parte della stessa motorizzazione. Da lunedì 3 novembre sarà obbligatorio annotare sul libretto di circolazione il nome di chi ha a disposizione un veicolo non suo per più di 30 giorni. Ma vediamo chi è realmente interessato alla nuova norma. Qui la circolare completa pubblicata il 10 luglio dalla Direzione Generale per la Motorizzazione che regola “l’intestazione temporanea dei veicoli”. Innanzitutto, bisogna dire che la norma non è retroattiva e le novità non riguardano gli atti antecedenti il 3 novembre, quindi, non scatterà alcun obbligo per chi già fa uso di un mezzo non proprio. L’obiettivo prefissato è quello di individuare più facilmente i responsabili delle infrazioni, limitare le truffe e scoprire le intestazioni fittizie, puntando a mettere sotto la lente d’ingrandimento le posizioni fiscali di chi utilizza le vetture aziendali per lunghi periodi avendone notevoli benefici.
In sostanza, si prende di mira chi usa un mezzo e ne dispone come se ne fosse il proprietario ma non lo è, e si mette d'accordo con chi ne risulta intestatario senza versare alcun corrispettivo. Sono interessati in particolar modo i settori dei trasporti, delle auto aziendali, le società di autonoleggio, i veicoli in comodato, quelli di proprietà di minorenni non emancipati ed interdetti, quelli messi a disposizione della pubblica amministrazione a seguito di una pronuncia giudiziaria. Non dovrà fare nulla chi utilizza l’auto di un familiare, purchè questi viva nella stessa abitazione. I privati, però, non sono del tutto esentati dalla nuova norma. Ci sono casi particolari che potrebbero riguardarli, ad esempio, scatterà l’obbligo di aggiornamento, nell’ipotesi in cui il proprietario di un veicolo viene a mancare, e questo viene utilizzato da un parente. Possono dormire sonni tranquilli, inoltre, gli autosportatori, i tassisti, le attività di noleggio con conducente e gli autobus. Per queste categorie non c’è l’obbligo di aggiornare la carta. Per le aziende che danno in comodato gratuito ai dipendenti le vetture e per le flotte stampa e di rappresentanza delle case automobilistiche, sarà sufficiente registrare alla Motorizzazione il nome del conducente, senza modificare la carta di circolazione.
Nel dettaglio, i casi di interesse della circolare ministeriale che fanno scattare l’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione:
1) Quando cambia la denominazione dell’ente proprietario;
2) Quando cambiano le generalità dell’intestatario;
3) Nei casi di locazione senza conducente;
4) Nei casi di intestazione di mezzi di proprietà di persone giuridicamente incapaci. Per chi dovrà regolare la propria posizione, sarà necessario rivolgersi agli sportelli del dipartimento dei Trasporti e aggiornare la carta di circolazione. Il costo è di 25 euro, 16 di imposta di bollo e 9 di diritti di Motorizzazione. La sanzione prevista - se i nomi scritti su patente e libretto non coincideranno - è una multa salata, di 705 euro, e il ritiro della carta di circolazione. Il 3 novembre è vicino, gli automobilisti e le famiglie italiane, che tra tasse e accise varie pagano già tanto, possono stare tranquilli, almemo per questa volta.