Non è mai stato ben chiaro se la patente di guida può essere considerata, sul territorio italiano, come documento di riconoscimento al pari della carta di identità e del passaporto. Ebbene sì, la patente di guida può sostituire la carta di identità come documento di riconoscimento. Il dubbio è stato risolto da un’apposita circolare del Ministero dell’Interno (n. M/2413/8 del 14.03.2000) che ha spiegato come la patente, anche nel formato plastificato, contiene i requisiti previsti dalla legge (Art. 35 D.P.R. n. 445/2000) per poter identificare un cittadino italiano poiché si tratta di documento: munito di fotografia e di timbro o altra segnatura equivalente, rilasciato da un’Amministrazione dello Stato.
Inoltre per lo stesso motivo, sono considerati equipollenti alla carta di identità e quindi validi per il riconoscimento personale, oltre la patente di guida, anche il passaporto, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il libretto di porto d’armi.
La patente di guida viene tuttora rilasciata dai competenti uffici previo accertamento dell’identità personale del titolare sulla base della documentazione prodotta dall’interessato (contenente i dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza) nelle forme della dichiarazione sostitutiva.
Inoltre, la legge prescrive quali caratteristiche deve avere il supporto utilizzato per il rilascio della patente di guida, individuando le regole tecniche e di sicurezza relative alla tecnologia e ai materiali utilizzati. Vi è pertanto garanzia di certezza sui dati contenuti nella patente di guida al pari di quelli contenuti nella carta di identità o nel passaporto. Si precisa poi che nei documenti d’identità e di riconoscimento non è necessaria l’indicazione o l’attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente.
La validità della patente come documento di riconoscimento vale dunque sul territorio italiano, ma non sempre all’estero, poiché può non essere considerata documento valido. Difatti, per i viaggi nei Paesi dell’Area Schengen o extra Schengen occorrono documenti validi per l’attraversamento delle frontiere e cioè: carta d’identità valida per l’espatrio; passaporto; diverso documento di viaggio specificamente riconosciuto dallo Stato di destinazione, nel caso dell’Italia, sono riconducibili a tale ultima categoria le tessere personali di riconoscimento rilasciate ai dipendenti civili dello Stato nonché ai militari (tessere AT/BT) e il c.d. lasciapassare per minore di anni quindici.
(da laleggepertutti.it)