Il sindacalista della Diccap Confsal, Donato Giglio, ha inviato una sua nota di denuncia alla Corte dei Conti, alla Procura della Repubblica di Marsala e al Ministero dell'Ambiente in merito alla gestione dei rifiuti tenuta dall'amministrazione comunale di Mazara del Vallo. Secondo Giglio il Comune di Mazara del Vallo socio al 33 % della società Belice Ambiente spa a intero capitale pubblico, (società composta da undici comuni) ha contribuito a mettere in dissesto la società Belice Ambiente spa, creando le condizioni emergenziali, per utilizzare l'art. 191, procedere ad assegnare di volta in volta a volte con gare l'appalto a ditte private, lasciando senza lavoro ben 60 famiglie. Qui il testo completo della nota di Giglio:
Un faro particolare andrebbe acceso su alcune circostanze che sembrano essere avvenute secondo le voci di diversi operatori, sembra infatti che un dirigente della Belice Ambiente spa si sia speso e si spenda per una società che è destinataria di diversi appalti ai sensi del art. 191 e pare addirittura che in locali comunali questi abbia provveduto a far sottoscrivere contratti di assunzioni ai neo assunti della società in questione, in un periodo ove risultava assente per aspettativa o strumenti simili dalla Belice Ambiente spa, inoltre pare che addirittura uno dei neo assunti come capo cantiere sia un suo cognato, fratello della sua consorte consigliere comunale di maggioranza!
Ora a prescindere dalla macelleria sociale, dalle beghe Politiche fra il sindaco di Mazara e la governance della Belice Ambiente spa, che di fatto è alla base di tutto questo modo di fare;
A prescindere dalle dichiarazioni che possono apparire strane, qualcuno si è spinto a definirle demenziali, ma siamo certi che sicuramente avranno una loro costruita parvenza di realtà, dove l’amministrazione e la governance Mazarese dichiarano che addirittura non solo non si deve nulla alla Belice Ambiente spa, ma forse ne è pure creditore; dimenticando che in ogni caso oltre ad essere cliente, e anche proprietario della Belice Ambiente spa, e quindi i debiti della stessa società sono in quota parte pure debiti del comune di Mazara del vallo;
Qui si segnala e si denuncia quanto segue: considerato che i provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all’art 191 dlgs 3 aprile 2006 n 152 possono essere adottati solo a particolari condizioni e solo temporaneamente quando non si possa ricorrere ad altri strumenti e dunque non è ammesso un ricorso continuo e ripetuto allo strumento soprattutto non concordato con la società Belice Ambiente spa.
Tale strumento non è dunque utilizzabile per raggiungere scopi diversi da quelli previsti dalla normativa che regola la materia.
Ciò nonostante si aggiunge anche che in aperto dispregio la governance di Mazara del Vallo ricorre al sistema delle proroghe pur essendo espressamente vietate.
Sulla materia più volte è intervenuto il legislatore ed in ultimo con propria circolare il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare attraverso la sua Direzione Generale ha emanato il 22/04/2016 una lunga circolare esplicativa ( la 7057 prot 0005982) dove si evincono gli obblighi comportamentali e i divieti che derivano dalla legge.
Un semplice esame della norma, della stessa circolare e dei comportamenti assunti dal comune di Mazara del Vallo a nostro avviso, consentiranno l’evidenziazione del disegno politicamente perverso e sotto l’aspetto penale punibile posto in essere!
Forse il sindaco di Mazara del Vallo pensa di essere tutelato da quanto disposto dall’art. 107 d.lgs. 267/2000 “e, segnatamente, della ripartizione delle funzioni tra dirigenti amministrativi e sindaco, che libera quest’ultimo dalle responsabilità conseguenti all’inosservanza di prescrizioni contenute nelle autorizzazioni o alle soluzioni operative adottate nel servizio di raccolta, dovendo rispondere, invece, soltanto per le scelte programmatiche e quelle derivanti da situazioni contingibili ed urgenti”; dimenticando che avendo lui adottato proprio in violazione del prima richiamato art 107 dlgs 267/2000 gli atti contingibili ed urgenti le condotte commissive o omissive oggi denunciate sono a lui addebitabili, e a nulla rileva che, “una volta emessa l’ordinanza contingibile ed urgente non sia lui a seguire materialmente i lavori. Insomma, la responsabilità per le violazioni eventualmente accertate saranno solo sue!
Si evidenzia, inoltre, che la richiamata disposizione è stata più volte oggetto di esame da parte della giurisprudenza della Corte Suprema con specifico riferimento alla materia dei rifiuti.
In particolare, secondo costante Giurisprudenza e Consolidata Dottrina sulla scorta del giudicato della Suprema Corte il sindaco risponde delle scelte programmatiche e di quelle contingibili ed urgenti adottate nella veste di ufficiale del governo (ed anche eccedendo da tale ambito); sebbene l’art. 107 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (d.lgs. l8 agosto 2000, n. 267) distingua tra i poteri di indirizzo e di controllo politico- amministrativo, demandati agli organi di governo degli enti locali e compiti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, attribuiti ai dirigenti, cui sono conferiti autonomi poteri di organizzazione delle risorse, strumentali e di controllo, è evidente che il sindaco, una volta esercitati i poteri attribuitigli dalla legge, non può semplicemente disinteressarsi degli esiti di tale sua attività, essendo necessario, da parte sua, anche il successivo controllo sulla concreta attuazione delle scelte programmatiche effettuate; egli ha, inoltre, il dovere di non ricorrere a tali strumenti quando gli siano note situazioni, non derivanti da contingenti ed occasionali emergenze tecnico –operative.
E' incontrovertibile che la molteplicità di “ordinanze contingibili e urgenti", comunque denominate siano riconducibile ad un unico potere amministrativo, dotato di caratteristiche unitarie. Il potere di ordinanza che consente all'amministrazione di far fronte non a qualsiasi emergenza ma solo a quelle per quali non è possibile intervenire mediante i provvedimenti tipici e le procedure ordinarie previste dalla legge
Da questa stessa ratio del potere di ordinanza discendono i suoi principali cardini: esso è esercitabile solo in mancanza di strumenti ordinari idonei ad affrontare l'emergenza, ed i suoi atti devono avere efficacia temporanea. Nel caso del comune di Mazara penso si posso affermare che la temporaneità non sia invocabile.
Le ordinanze contingibili e urgenti sono soggette all'obbligo di una motivazione non generica stante che la motivazione generica equivale ad omessa motivazione e secondo una parte della dottrina e della giurisprudenza all'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento.
Obbligo sempre omesso dal Comune di Mazara del Vallo
Se è vero che l'amministrazione appare “libera” nella scelta del contenuto del provvedimento contingibile e urgente, la Corte Costituzionale ha individuato un fondamentale limite alla sua discrezionalità: il rispetto dei principi generali dell'ordinamento. Ha inoltre statuito che il potere d'ordinanza deve essere esercitato in modo compatibile con le riserve di legge previste dalla Costituzione.
La legislazione ambientale contempla il ricorso alle ordinanze contingibili e urgenti in diverse disposizioni. Per ambiti specifici in particolare per la tutela dell’ambiente l'art. 8 della l. n. 349/1986 consente all'amministrazione di fronteggiare emergenze determinate da comportamenti non conformi alla normativa ambientale,configurandosi come norma “di chiusura” del sistema dei controlli, prevedendo un potere atipico generalizzato, esercitabile esclusivamente e solo quando non si possa altrimenti provvedere.
In tale quadro si inseriscono anche i provvedimenti contingibili e urgenti aventi ad oggetto “speciali forme di gestione dei rifiuti”, di cui all'art. 191 del Codice dell'Ambiente (d.lgs. n. 152/2006). Il potere di ordinanza presenta, indipendentemente dal contesto in cui è calato, numerose problematicità e vincoli a nostro avviso completamente ignorati dal Comune di Mazara del vallo. L'adozione di provvedimenti dal contenuto non predeterminato in legge si pone infatti in contrasto con il principio di legalità in senso sostanziale.
Le peculiarità del diritto ambientale pongono difficoltà ulteriori. Esso è infatti intriso di norme – nella forma di regole ovvero di principi – di origine comunitaria, la cui derogabilità da parte di un atto amministrativo è difficilmente ammissibile, e anzi dovrebbe essere esclusa. Se non esiste settore della legislazione altrettanto profondamente condizionato dal diritto comunitario ed internazionale (oggi espressamente configurati come limiti generali alla stessa potestà legislativa), è chiaro che, in questo ambito, provvedimenti amministrativi caratterizzati dalla capacità derogatoria specialmente se continuati e ripetuti nel tempo presentano complessi problemi di legittimità che il comune di Mazara del Vallo ripetutamente ignora!
Il Codice dell'Ambiente (d.lgs. n. 152/2006) prevede la possibilità che – in situazioni eccezionali e per periodi di tempo limitati – la gestione dei rifiuti possa avvenire “in deroga” alla disciplina posta dalla parte quarta del codice stesso, quando ciò si renda indispensabile per tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente. Questo è il contenuto fondamentale dell'articolata disposizione di cui all'art. 191, che attualmente disciplina i provvedimenti contingibili e urgenti in materia di rifiuti.
Tali provvedimenti, devono “indicare le norme a cui si intende derogare” e “sono adottati su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali”. La discrezionalità dell'amministrazione è quindi limitata dalla necessità di tener conto, nella scelta delle speciali forme di gestione dei rifiuti, delle valutazioni espresse dagli organi competenti. La necessità di una adeguata istruttoria, prevista anche per i provvedimenti contingibili e urgenti del Sindaco risulta quindi rafforzata dalla previsione del comma 3.
Le ordinanze devono “garantire un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente ed è previsto il termine massimo di sei mesi per l'efficacia dei provvedimenti con il limite di due reiterazioni, esiste l'obbligo di comunicazione – i provvedimenti devono essere comunicati entro 3 giorni dalla loro emanazione al Presidente della Regione , al Ministro della Sanità e al Ministro dell'Ambiente.
Vincoli completamente ignorati dal comune di Mazara del Vallo che fino a qualche settimana fa non pubblicava nemmeno sul proprio sito istituzionale le ordinanze ex art 191 e che solo da qualche giorno sta provvedendo ex post.
Per quanto qui segnalato e per quando dovesse emergere si chiede che gli organi competenti esperiti gli accertamenti provvedano come per legge.Il co-coordinatore regionale Diccap Confsal
Donato Giglio