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02/12/2016 20:00:00

Trapani, Poste Italiane condannata a restituire il giusto rimborso ai titolari di B.F.P.

I titolari di Buoni Fruttiferi Postali costretti a ricorrere al Tribunale di Trapani per vedersi riconosciuto il diritto negato da Poste Italiane S.p.A. al pagamento dell’effettivo valore del B.F.P. maturato dopo 30 anni. Nel 1985 Poste Italiane emetteva un B.F.P. del valore di 1 milione di lire. Dopo 30 anni Poste Italiane voleva rimborsare solo € 7.800,00 ai ricorrenti, ritenendo di poter applicare tassi di interesse diversi da quelli pattuiti.
Il Tribunale di Trapani accoglie la domanda dell'associazione Codici, riconoscendo ai ricorrenti l'importo di € 17.900,00 oltre spese legali.

Le Poste italiane, infatti, forti di alcune pronunce di segno contrario rispetto alla sentenza della Cass. civ. Sez. Unite Sent. n. 13979/2007, hanno infatti continuato ad applicare i minori interessi previsti con il D.M.del Ministero del Tesoro del 13/06/1986 anche ai vecchi buoni postali venduti ai cittadini in data successiva alla pubblicazione del predetto D.M. In tal modo hanno corrisposto interessi inferiori a quelli riportati sui Buoni Postali Fruttiferi in spregio all'orientamento chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione.
In merito all'illegittimità di tale comportamento si era anche pronunciato, di recente, anche il Tribunale di Roma, Sez. III, con la sentenza del 22/02/2013 che aveva espressamente chiarito che “In merito agli interessi da corrispondere sui buoni fruttiferi postali, l'art. 173 del T.U. n. 156 del 1973, disponeva che essi dovevano corrispondersi sulla base di una tabella riportata a tergo dei buoni medesimi e che tale tabella, per i titoli i cui tassi fossero stati modificati dopo la loro emissione per effetto di un decreto ministeriale sopravvenuto, doveva essere integrata con quella messa a disposizione dei sottoscrittori presso gli uffici postali. Qualora nel corso del rapporto non risulti intervenuta alcuna modifica concernente il tasso degli interessi, né alcuna modificazione risulti verificatasi rispetto alla situazione esistente al momento della sottoscrizione dei titoli, l'eventuale discrepanza tra le prescrizioni contenute nel DM disciplinante la materia e le indicazioni apposte sui buoni fruttiferi offerti in sottoscrizione ai richiedenti dall'Ufficio Postale, deve essere risolta dando prevalenza a queste ultime”.
CO.DI.CI. Trapani ha attivato un servizio di consulenza in ordine alla problematica relativa alla corretta corresponsione, da parte delle Poste Italiane S.p.A., degli interessi dovuti al momento della riscossione dei Buoni Postali fruttiferi (BPF).