In occasione della "Veleggiata di San Vito 2017" che si disputerà dalle ore 16.30 del 26 agosto 2017, la Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo ha emesso una ordinanza valida per la zona di mare antistante il Lungomare S. Vito-Hopps del Comune di Mazara del Vallo, dove le imbarcazioni pereranno all’interno di un campo di gara delimitato da n° 4 (quattro) boe di colore giallo posizionate nei punti di coordinate GPS (WGS84). L'ordinanza prescrive 4 articoli, interdizione del campo di gara: a decorrere dalle ore 16.30 del 26 agosto 2017 e fino al termine della competizione, nella la zona di mare delimitata dai punti di coordinate indicati in rende noto e riportata nello stralcio di carta in allegato alla presente ordinanza, è vietato: I. ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale; II. praticare la balneazione, III. effettuare attività di immersione con qualunque tecnica; IV. svolgere attività di pesca di qualunque natura.
Art.2 Deroghe: Non sono soggette al divieto di cui all’articolo 1:
- le unità facenti capo all’organizzatore in servizio di assistenza ai partecipanti alla manifestazione oltre che il relativo personale;
- le unità della Guardia Costiera, delle forze di polizia nonché militari in genere, in ragione del loro ufficio;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all’area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall’ente di appartenenza. Tutte le unità che a qualunque titolo accedono all’interno del campo di gara sono tenute ad
assicurare la possibilità di idoneo collegamento via VHF o telefonico al recapito 1530 per
le situazioni di emergenza.
Art. 3 – Condotta delle unità in prossimità del campo di gara
Le unità in navigazione in prossimità dei limiti esterni del campo di gara dovranno procedere a velocità ridotta, prestando particolare attenzione alla navigazione delle unità partecipanti alla manifestazione, in considerazione della loro tipologia e valutando l’eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.
Art. 4 - Disposizioni finali e sanzioni - Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza si fa rimando alle norme
del Codice della Navigazione e/o altre norme pertinenti, comunque applicabili. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo dell’ufficio, l’inclusione alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/mazara-del-vallo , nonché l’opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.
I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti a termine di legge.