Informativa
Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy.
Se vuoi saperne di più negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie. I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi.
Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie. Cookie Policy   -   Chiudi
22/09/2017 06:00:00

Salemi. Dalla sentenza di condanna della Favuzza, una radiografia dei tre anni di Sgarbi

 Dopo la condanna dello scorso anno di Vittorio Sgarbi, come potete leggere cliccando qui, è stata depositata in questi giorni la condanna in appello per l'ex vice sindaco del Comune di Salemi, Antonella Favuzza.

La Corte dei Conti, accogliendo parzialmente l’appello, e, in parte modificando la sentenza n. 518/2016, emessa dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione siciliana, ha condannato la vice di Sgarbi a pagare al Comune di Salemi la somma di euro 73.547,48, oltre la rivalutazione monetaria, a decorrere dall’ultimo dei pagamenti effettuati, e agli interessi legali, su detta somma così rivalutata, oltre alle spese legali pari a 435,88 euro.

Una pesante condanna quella subita dalla dottoressa Favuzza, che chiude una breve e tormentata esperienza amministrativa di una professionista che mai si era cimentata in affari politici, tanto che oggi in molti si pongono la classica domanda: ma chi glielo ha fatto fare?

Una condanna pesante come un macigno e che più di ogni aggettivo qualifica un’Amministrazione  iniziata con una forte impronta dannunziana e finita in una umiliante rotta badogliana.

Tornando alla sentenza, c’è da dire che essa ruota tutto attorno al sistema delle consulenze adottato dalla Giunta Sgarbi.

Giudicate dalla Corte illegittime per una serie di motivi che vanno dall’entità dei compensi erogati ai consulenti, alla mancanza di relazioni sulle attività svolte al consiglio comunale e all’inesistenza di documentazioni che ne attestassero i risultati, come pure “ la mancanza di una effettiva e concreta ricognizione delle risorse interne al fine di verificare che le medesime attività non potessero essere svolte utilizzando i dipendenti del Comune".

Ma c’è di più. La Corte ha accertato che gli  incarichi conferiti non solo non erano stati inseriti nella programmazione annuale del Consiglio comunale, come contemplato dalla legge,  ma che anche non era stato rispettato il tetto di spesa, che lo stesso organo aveva fissato con la delibera n. 38 del 1° agosto 2008,  in complessivi 8.800,00 euro.  Una clamorosa contraddizione tra due organi amministrativi locali!

 

I CONSULENTI

Tutto ebbe inizio  da una relazione redatta dalla Commissione d’indagine presso il Comune di Salemi. Al settimo capitolo venivano segnalate illegittimità di una pluralità di atti di conferimento di incarichi esterni ad esperti posti in essere dal sindaco Sgarbi e dal vice-sindaco Favuzza, negli anni che vanno dal 2008 e il 2011.

Si contestava ai due amministratori una presunta responsabilità erariale per gli incarichi, dagli stessi conferiti, ai signori Ippolito Antonino, Messina Nicola, Palermo Mariano, Luppino Sebastiano, Modica Donà, Dalle Rose Chiara e Muraca Vincenzo, “in quanto affidati in violazione della disciplina applicabile in materia e senza alcun vantaggio per l’amministrazione comunale”.

Ma anche, si legge  nella sentenza, “ per le spese sostenute dal Comune di Salemi per il rimborso delle missioni effettuale dall’Ippolito e ritenute prive di alcuna utilità per il comune”.

In particolare, con riferimento agli incarichi, la contestazione di responsabilità riguardava le nomine:

 

“del sig. Ippolito Antonino, esperto in comunicazione, per cui era stato contestato un danno erariale, quantificato complessivamente in euro 74.696,27, imputato, sulla base dell’effettivo apporto causale, al sindaco Sgarbi per euro 53.796,27 e al vice-sindaco Favuzza per euro 20.900,00”;

 

“dell’avv. Messina Nicola, esperto nel settore amministrativo, per cui era stato contestato un danno erariale, quantificato in euro 17.136,00, imputato al sindaco Sgarbi, che aveva adottato la determinazione sindacale n. 107/2009, sulla cui base erano state pagate rate mensili di euro 2.448,00 nelle date del 5 marzo 2010, 1° aprile 2010, 7 luglio 2010 e 9 agosto 2010 e una rata per compenso trimestrale di euro 7.344,00 in data 31 maggio 2010”;

 

 

“dell’ing. Palermo Mariano, esperto in procedure della P.A. per il governo del territorio, per cui era stato contestato un danno erariale, quantificato complessivamente in euro 7.400,00, imputato, sulla base dell’effettivo apporto causale, al sindaco Sgarbi, per € 3.600,00, e al vice-sindaco Favuzza, per euro 3.800,00”;

“del dott. Luppino Sebastiano, esperto in materia di finanza comunale e organizzazione burocratico-amministrativa del Comune, per cui era stato contestato un danno erariale, quantificato complessivamente in euro 52.000,00, imputato sulla base dell’effettivo apporto causale, al sindaco Sgarbi, per euro 6.000,00, e al vice-sindaco Favuzza, per euro 46.000,00”;

“dell’avv. Modica Donà dalle Rose Chiara, esperta in materia urbanistica e edilizia, per cui era stato contestato un danno erariale, quantificato in euro 7.200,00, imputato al sindaco Sgarbi che aveva adottato la determinazione sindacale n. 190/2010, sulla cui base, erano stato pagato l’importo contestato, in data 9 maggio 2011”;

“dell’avv. Muraca Vincenzo, esperto in materia di diritto degli enti locali, per cui era stato contestato un danno erariale quantificato in euro 11.999,52, imputato al vice-sindaco Favuzza, che aveva adottato la determinazione sindacale n. 61/2011”;

Per quanto riguarda quest’ultimo, c’è da precisare subito che la Corte ha ritenuto legittima la nomina dell’avvocato Muraca in quanto il Segretario Generale del Comune di Salemi, al punto n. 11 della nota prot. n. 21812 del 22.9.2014 precisava che “....il Comune di Salemi non disponeva e non dispone di Ufficio Legale e la pianta organica del Comune non ha mai previsto personale con la qualifica di avvocato...”.

Di conseguenza il compenso a quest’ultimo corrisposto quantificato in euro 11.999,52 e imputato al vice-sindaco Favuzza  non è stato ritenuto danno erariale.

Da qui la diminuzione della cifra da pagare rispetto alla sentenza di primo grado che era stata quantificata in 85.547,00 euro.

ADDETTO STAMPA O PORTAVOCE?

Un capitolo a parte nella sentenza è riservato al ruolo di Ippolito Antonino ricoperto durante i tre anni dell’Amministrazione Sgarbi-Favuzza.

Addetto stampa o portavoce?

La domanda non è capziosa e nemmeno si tratta di una questione di lana caprina (anche se la presenza di Sgarbi, tanto affezionato all’animale, autorizzerebbe a pensarlo).

Il collegio giudicante una risposta l’ha data, scrivendo che “l’Ippolito veniva qualificato come addetto stampa e non come portavoce e, quindi, i compiti affidati all’addetto stampa, diretti a curare i rapporti tra l’Amministrazione e gli organi di informazione, non giustificavano, in alcun modo, l’attività diretta a coadiuvare l’organo di vertice fuori sede, da ritenersi propria, invece, del portavoce.

Oltre a non apparire giustificata l’utilità attesa per il Comune quando il sig. Ippolito Antonino si recava nelle svariate località: (L’Aquila, 107 E), ROMA (428, 17 E) , Parigi (900 E), Ferrara (300, 84 E), Torino (499,99 E), Roma (368,97 E), Milano (397,08 E), Venezia (562,50 E9, Madrid (881,60 E), Milano (335,65 E),  sono state contestate anche  le spese sostenute dal Comune di Salemi per il vitto e l’alloggio dello stesso consulente, quando veniva appunto autorizzato a svolgere la sua attività in località, nazionali ed estere, diverse da Salemi. Per tale voce di danno la responsabilità del convenuto Sgarbi era stata quantificata in euro 1.933,57 e la responsabilità della Favuzza in euro 2.847,64.

INCARICHI DI CONSULENTI ILLEGITTIMI

Si è trattato quindi della medesima illegittimità dei conferimenti di funzioni dell’Ente a soggetti esterni costituisce, lo stesso presupposto antigiuridico che ha cagionato un danno erariale per l’Ente. Hanno scritto i Giudici.

La sentenza ha sostanzialmente escluso che “una qualche utilità possa attribuirsi a una prestazione conseguente ad un incarico conferito contra legem con conseguente impossibilità di considerare, ai fini della quantificazione del danno risarcibile, l’eventuale vantaggio conseguente all’attività del soggetto esterno all’Ente, illegittimamente incaricato. “

Precisando che il ricorso ai così detti esperti del sindaco doveva ritenersi consentito solo:

a) in assenza di una struttura organizzativa idonea allo svolgimento della funzione ovvero in caso di un’oggettiva carenza d’organico, da accertarsi in concreto;

b) al fine di svolgere compiti che richiedessero conoscenze eccedenti le normali competenze del personale;

c) ferma restando l’indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell’incarico;

La  legge regionale n. 7/1992, modificata dall’articolo 41 della legge regionale n. 26/1993 richiedeva una documentata professionalità, in particolare per gli esperti che non erano muniti di laurea (è il caso di Ippolito), e parametrava il loro compenso a quello previsto per i dirigenti della seconda fascia.

E invece i compensi mensili riconosciuti ai consulenti avevano superato i limiti di legge. Non solo, ma i consulenti non avevano mai provveduto a relazionare al Consiglio comunale sulle attività effettuate e i risultati raggiunti

Mentre per la nomina del sig. Ippolito, non era stata fornita la speciale giustificazione della scelta dell’esperto, richiesta per i soggetti non muniti della laurea, né si era tenuto conto delle disposizioni sulla nomina dell’addetto stampa, come dettate dalla legge n. 150/2000 e recepite dalla legge regionale n. 2/2002.

 

A nulla sono valse le eccezioni presentate da Sgarbi,  prima, e dalla Favuzza in sede di appello, con le quali veniva affermata la regolarità delle determinazioni contestate perché funzionali alla realizzazione del cosiddetto progetto “Case ad 1 euro” finalizzato a porre fine al degrado del centro storico di Salemi, risalente al terremoto del Belice del 1968. Allo stesso tempo veniva rigettata la richiesta di prescrizione in quanto il mandato di pagamento più risalente nel tempo era datato 26 febbraio 2010 e la notifica dell’invito a dedurre si era perfezionata in data 22 gennaio 2015. Come anche la richiesta di addebitare la responsabilità del danno ai vari capisettori comunali che avevano controfirmato le delibere.

 

Da qui la condanna, dopo quella dell’ex sindaco Vittorio Sgarbi anche del vice Antonella Favuzza, per danno erariale nei confronti del Comune di Salemi.

Le cui cause principali, a beneficio dei nostri lettori, sinteticamente elenchiamo:

-Incarichi di collaborazione illegittimi per non avere valutato l’esistenza o meno di figure specializzate tra i dipendenti comunali;

-Scelta dei consulenti in assenza di selezioni o esami e alcuni consulenti senza laurea (dei quali non c’è traccia delle attività svolte);

- incarichi affidati senza tenere conto del numero limite di stabilito per legge (2 consentiti, avendo Salemi 12000 abitanti  e non sette, come invece fatto dalla Giunta);

- superamento del limite massimo della retribuzione che è intorno ai 1500 euro al mese, mentre invece sono stati pagati compensi superiori ai 2400 euro mensili;

- autorizzazione  indebita ad uno degli “esperti” ( è il caso di Ippolito) allo svolgimento di missioni in località nazionali e estere.

Come si vede, dopo i fasti “rivoluzionari”, come amava ripetere uno degli innumerevoli quanto improbabili assessori susseguitisi al Palazzo Comunale, inevitabilmente sono arrivati gli effetti nefasti di uno dei più turbolenti governi che la città di Salemi abbia avuto a memoria d’uomo.

Franco Ciro Lo Re