Per i cittadini e le imprese che subiscono disagi e disservizi a causa della mancata raccolta differenziata tale da far scattare l'allarme sanitario la Tarsu potrà essere ridotta del 40%. E' questa la sentenza della Cassazione che ha dato ragione all'hotel Britannique di Napoli al quale era stata negata la riduzione nel 2008 perché il Comune, aveva stabilito la Commissione tributaria regionale nel 2012, non aveva colpa «delle note disfunzioni».
La sentenza ha fatto subito scalpore e il suo eco è arrivato anche in Sicilia dove la situazione della raccolta dei rifiuti è sempre caotica. Ma a frenare quelle che potevano essere le possibili aspettative di applicazione anche sull'isola ci hanno pensato l'assessore ai Rifiuti Vania Contraffatto e il sindaco di Palermo e presidente dell'Anci Leoluca Orlando. Questa la dichiarazione della Contraffatto: "La sentenza non è applicabile a tutti in modo automatico. Vale solo per chi ha fatto ricorso. E, se interpretata in modo sbagliato, potrebbe perfino sollecitare l’evasione visto che di solito si fa ricorso quando non si paga, si viene scoperti, e si impugna la cartella esattoriale. Tutto questo è impensabile a livello regionale".
Per Orlando «a causa dell'evasione i servizi vanno in crisi, a causa dei disservizi si riducono le entrate, le minori entrate aggravano ancora di più la qualità dei servizi. È evidente che in questo quadro, a fare le spese sono e saranno sempre le amministrazioni comunali, lasciate sole e prive di strumenti per garantire i servizi essenziali ai cittadini».
Appare improbabile dunque che solo in base a questa sentenza in Sicilia possano essere ridotte le tasse sui rifiuti. La sentenza quanto alla riduzione tariffaria del 40% - prevista dalla legge nei casi di prolungata e allarmante crisi dei cassonetti - essa, spiega il verdetto, «non opera quale risarcimento del danno da mancata raccolta dei rifiuti né, men che meno, quale sanzione per l’amministrazione comunale inadempiente; bensì al diverso fine di ripristinare, in costanza di una situazione patologica di grave disfunzione per difformità dalla disciplina regolamentare, un tendenziale equilibrio impositivo tra l’ammontare della tassa comunque pretendibile ed i costi generali del servizio nell’area municipale, ancorché significativamente alterato».