Come scritto ieri continuiamo questa nostra inchiesta sull’ultimo degli illeciti ambientali perpetrati impunemente nel territorio trapanese e, più nello specifico, campobellese. In pieno periodo di molitura c’è almeno un sito in cui – come evidenziano i filmati e le foto – si scaricano illegalmente, senza alcun controllo degli organi preposti: residui che, invece, come vedremo meglio in seguito, andrebbero trattati secondo le normative vigenti.
LA ZONA SIC – La zona Sic (Sito d’interesse Comunitario - Codice ITA010005) ‘Sciare e Zone Umide di Mazara e Marsala’ che si estende per 1.510,9 ettari (un ettaro è pari a 10 mila metri quadrati) è di competenza gestionale (‘ente competente territorialmente’ d.d.g. regionale n. 654) del WWF. Lo si evince leggendo il Rapporto Ambientale (PSR SICILIA 2014/2020 allegato 8) risalente all’ottobre del 2015 (in attuazione della Direttiva 2001/42/CE). In particolare la Tabella 4.2.1.6: Elenco dei Siti di Interesse Comunitario e relative superfici fa riferimento all’elenco dei Sic in Sicilia (aggiornato con Decreto del 7 marzo 2012) e a quelli dei Siti Natura 2000.
E LA RETE ‘NATURA 2000’ – Tale rete è costituita da aree geografiche, denominate siti Natura 2000, in cui si trovano ben rappresentati i diversi tipi di habitat, insieme alle popolazioni e comunità di specie animali e vegetali, riportati negli appositi elenchi allegati alle due principali direttive europee, Direttiva Habitat 92/43/CEE e Direttiva Uccelli 79/409/CEE. Con la prima sono stati individuati i Siti di Interesse Comunitario (SIC) e con la seconda i le Zone di Protezione Speciale (ZPS).
COSA DICE IL DECRETO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA - REGIONE SICILIANA (allegato 7) – Le ‘disposizioni sulla utilizzazione agronomica dei reflui oleari’ – contenute nell’allegato 1 (Disciplina regionale relativa all’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari) del relativo decreto – ci vengono in soccorso. Dall’analisi di alcuni articoli specifici di legge emergono parecchi dubbi, se non proprio certezze, sullo scorretto smaltimento degli scarti olivicoli e soprattutto sull’operato degli organi preposti al controllo e alla vigilanza. L’allegato noto anche come ‘piano di tutela delle acque della Sicilia’ (di cui all'art. 121 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152) disciplina a livello regionale l’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari.
I DIVIETI: NIENTE SCARICHI NEI PRESSI DI STRADE PUBBLICHE – “È vietato (art. 4, comma 2, del decreto 6 luglio 2005) lo spandimento di acque di vegetazione e sanse umide ove ricorrano i seguenti casi: a) siti ubicati a distanza inferiore a trenta metri da strade pubbliche, a meno di immediato interramento; b) aree per le quali è previsto il divieto in base a strumenti di pianificazione territoriale, di bacino, o piani di tutela regionale; c) siti soggetti a riposo temporaneo, ove le acque di vegetazione e le sanse umide siano state distribuite per quattro anni consecutivi”. Dall’esame del filmato emergono chiaramente le prime due violazioni: 1) la strada costeggia il terreno oggetto degli sversamenti e non vi è alcun interramento immediato dato che le pozzanghere oleose sono ben visibili; 2) l’area è sottoposta al piano di tutela regionale poiché Sito d’interesse comunitario. L’ultima violazione presunta, questa volta, si desume dalla denuncia presentata in passato dagli ambientalisti, riguardante la stessa zona, di cui abbiamo dato notizia poco sopra.
Domani concluderemo questa nostra inchiesta con la pubblicazione di una foto che individua chiaramente quale sia l’autocisterna che almeno in quella occasione ha scaricato le acque di vegetazione delle olive.
Alessandro Accardo Palumbo
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