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22/11/2017 06:00:00

Campobello di Mazara, ecco chi scarica illegalmente rifiuti in una zona protetta

 Come scritto ieri e l’altro ieri, concludiamo oggi questa nostra inchiesta sull’ultimo degli illeciti ambientali. E lo facciamo pubblicando anche la foto del probabile autore del misfatto – perpetrato impunemente, fino ad oggi, in questa parte del territorio trapanese – e, più nello specifico, campobellese. In pieno periodo di molitura c’è un sito in cui – come evidenzia la foto scattata sabato scorso  si scaricano illegalmente rifiuti, senza alcun controllo degli organi preposti: residui che, invece, andrebbero trattati secondo le normative vigenti.

L’AUTOBOTTE SCARICA A ORA DI PRANZO – In pieno giorno, con assoluto sprezzo della legge e del pericolo, cioè di essere scoperti da qualcuno, l’auto cisterna con rimorchio: targato PA 13670 riversa nel terreno gli scarti (acque di vegetazione) prodotti dalla lavorazione delle olive. E lo fa attraverso i due manicotti, ben visibili sul lato destro del camion. L’attività è illecita e continuiamo a spiegarlo citando le fonti legislative in materia.

NIENTE SCARTI OLEARI SE PIOVE – Dalla ulteriore disamina dei divieti di legge è ben previsto il fatto che non si possano effettuare scarichi in periodi di pioggia e sui terreni vicini a pozzi da cui si attingono acque adibite al consumo umano. La zona, come si può vedere dalla mappa è quella di S. Nicola, ove anche il Comune di Mazara ha propri pozzi, dai quali vengono prelevate parte delle acque che poi finiscono nelle case dei cittadini mazaresi. La norma sancisce che: “è vietato (articolo 5 legge n. 574 del 1996 e successive modifiche, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), in ogni caso, lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide su: a) terreni situati a distanza inferiore a trecento metri dalle aree di salvaguardia delle captazioni di acque destinate al consumo umano (ai sensi dell’articolo 94 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152); d) terreni in cui siano localizzate falde che possono venire a contatto con le acque di percolazione del suolo e comunque i terreni in cui siano localizzate falde site ad una profondità inferiore a dieci metri; f) fino a quando perdurano le piogge. Proprio in queste settimane, quindi, non si dovrebbe permettere il rilascio di acque di vegetazione dei frantoi in nessun caso. La realtà che emerge dalle foto e dal video è, tuttavia, ben diversa.

DIRETTIVE MINUZIOSE PER LO SPANDIMENTO “Lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide – recita la norma regionale – deve essere realizzato (art. 8) assicurando una idonea distribuzione ed assimilazione delle sostanze distribuite sui terreni, in modo da evitare conseguenze tali da mettere in pericolo l’approvvigionamento idrico, nuocere alle risorse viventi ed al sistema ecologico. 2. Per le acque di vegetazione lo spandimento si intende realizzato, in modo tecnicamente corretto e compatibile con le condizioni di produzione, nel caso di distribuzione uniforme del carico idraulico sull’intera superficie dei terreni, in modo da evitare fenomeni di ruscellamento. 3. L’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione mediante spandimento è consentita nel rispetto dei limiti di accettabilità annui previsti (dall’art. 2 della legge 574/96 e dall’art. 4 comma 3 del Decreto Legislativo 6 luglio 2005), ovvero: a) 50 m3/ettaro/anno per le acque di vegetazione provenienti da impianti a ciclo tradizionale; b) 80 m3/ettaro/anno per le acque di vegetazione provenienti da impianti a ciclo continuo; c) 50 m3/ettaro/anno per le acque di vegetazione provenienti da impianti di tipo misto (tradizionali e continui), se le acque di vegetazione non sono gestite separatamente ma sono miscelate. 4. Per le sanse umide si applicano i seguenti limiti di accettabilità: a) 10 m3/ettaro/anno, se prodotte da impianti a ciclo tradizionale; b) 15 m3/ettaro/anno, se prodotte da impianti a ciclo continuo. 5. Lo spandimento delle sanse umide deve essere seguito, nell’arco temporale di 48 ore, da adeguato interramento attraverso lavorazioni agro-meccaniche”.

GLI ACCERTATORI CHE NON ACCERTANO  E NON SANZIONANO – Lo stesso allegato (art. 9 - ‘Inosservanza delle norme tecniche per l’utilizzazione agronomica’), infine, individua i soggetti che sono tenuti all’accertamento delle violazioni: 2) per l’accertamento delle violazioni previste dal presente articolo sono competenti Comune, Provincia regionale e Arpa (Agenzia regionale per la Protezione Ambientale). All’irrogazione delle relative sanzioni provvede la provincia regionale.

Cambierà qualcosa dopo questa nostra inchiesta? Qualora dovesse accadere ne daremo immediatamente notizia.

 

Alessandro Accardo Palumbo

https://www.facebook.com/AlessandroAccardoPalumbo

Twitter: @AleAccardoP