Il divieto di cumulo oltre il limite di otto buoni pasto previsto dal D.M. n.122 del 7 giugno 2017, non incide, ai fini IRPEF, sui limiti di esenzione dal reddito di lavoro dipendente – rispettivamente di 5,29 euro per i cartacei e 7 euro giornalieri per i buoni elettronici – previsti dall’articolo 51 comma 2 lett. c) del TUIR. A precisarlo è l’Agenzia delle Entrate con il principio di diritto n. 6 del 12 febbraio 2019.
La non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente (ed assimilato) delle prestazioni sostitutive di mensa aziendale erogate sotto forma di buoni pasto opera nei limiti stabiliti dal citato articolo 51 a prescindere dal numero di buoni utilizzati. Dunque, il datore di lavoro deve limitarsi a verificare il rispetto dei limiti di esenzione facendo unicamente riferimento al valore nominale dei buoni erogati.
A cura di Studio Ingianni
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