Aggiornati gli importi dei contributi dovuti per l’anno 2019 per gli artigiani ed esercenti attività commerciali a seguito della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati tra il periodo gennaio 2017- dicembre 2017 ed il periodo gennaio 2018-dicembre 2018, accertata nella misura del 1,1%. A comunicarlo è l’Inps con circolare n. 25 del 13 febbraio 2019.
Per l’anno 2019, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 15.878,00. Pertanto le aliquote, da applicarsi ai titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni, per il corrente anno risultano del 24% per gli artigiani e del 24,09% per i commercianti. Per i coadiuvanti/coadiutori di età inferiore ai 21 anni si applica la riduzione contributiva al 21,45 % (artigiani) e 21,54% (commercianti) fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.
Tale contribuito è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2019 per la quota eccedente il predetto minimale di € 15.878,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di € 47.143,00. Per i rediti superiori a tale cifra, invece, resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale, disposto dall’articolo 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438. Il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari ad € 78.572,00 (€ 47.143,00 più € 31.429,00).
Il pagamento dei contributi per l’anno 2019 deve essere effettuato mediante i modelli di pagamento unificato F24 e il versamento dei contributi dovuti sul minimale di reddito deve rispettare i termini delle quattro rate: 16 maggio, 18 novembre e 20 agosto 2019 e 17 febbraio 2020. Infine, in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale il pagamento sarà effettuato entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche a titolo di saldo 2018, primo acconto 2019 e secondo acconto 2019.
A cura di Studio Ingianni
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