Nella Circolare INPS n. 43/19 che disciplina il Reddito di cittadinanza, sono contenute le modalità per gestire le variazioni delle situazioni occupazionali nel corso dell’erogazione dello stesso.
In particolare, l‘Istituto afferma che il reddito da lavoro dipendente sarà desunto dalle comunicazioni obbligatorie. Tale dato è già presente (ed obbligatorio) nelle Co, ma si riferisce ad una retribuzione lorda presunta, in quanto indicata dal datore all’atto dell’assunzione.
Di seguito si riporta il passaggio contenuto nella circolare Inps n.43/19 sulla materia.
C.1) L’attività di lavoro dipendente
In caso di variazione della condizione occupazionale, nelle forme dell’avvio di un’attività di lavoro dipendente, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio nella misura dell’80%, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell’ISEE per l’intera annualità. L’avvio dell’attività e il suddetto reddito devono essere comunicati tramite il modello “Rdc/Pdc – Com Esteso”.
Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019 devono contenere l’informazione relativa alla retribuzione o al compenso.
Tuttavia, al fine di agevolare l’erogazione della prestazione, l’avvio dell’attività e il suddetto reddito devono essere comunicati tramite l’apposito modello “Rdc/Pdc – Com Esteso”, trasmesso all’INPS per il tramite dei CAF, entro trenta giorni dall’avvio dell’attività, pena la decadenza dal beneficio.
Nell’ipotesi in cui l’attività lavorativa dipendente, comunicata in sede di presentazione della domanda di Rdc o in corso di erogazione, si protragga nel corso dell’anno solare successivo, andrà compilato un nuovo modello “Rdc/Pdc – Com Esteso”, entro il mese di gennaio del nuovo anno, fino a quando i redditi della predetta attività lavorativa non siano correntemente valorizzati nella dichiarazione ISEE per l’intera annualità.A cura di Studio Ingianni
Consulenti del lavoro
Via F. Crispi 88/A
Telefono: 0923 714709
Si inserisce il compenso lordo annuo. Nei rapporti di Apprendistato il campo va compilato con il dato relativo al primo anno di contratto.
In caso di rapporto di tirocinio va inserito il compenso totale previsto per il tirocinio.
Per tutte le tipologie di rapporto di lavoro (ad esempio il contratto di agenzia) per le quali è impossibile calcolare la retribuzione si utilizza il valore “zero”. Il valore “zero” può essere utilizzato anche nel caso di rapporti di tirocinio con soggetti che percepiscono assegni di sostegno al reddito.
Vademecum min lav del febbraio 2016
Retribuzione/Compenso
Si inserisce il compenso lordo annuo. Nei rapporti di Apprendistato il campo va compilato con il dato relativo al primo anno di contratto.
In caso di rapporto di tirocinio va inserito il compenso totale previsto per il tirocinio.
Per tutte le tipologie di rapporto di lavoro (ad esempio il contratto di agenzia) per le quali è impossibile calcolare la retribuzione si utilizza il valore “zero”. Il valore “zero” può essere utilizzato anche nel caso di rapporti di tirocinio con soggetti che percepiscono assegni di sostegno al reddito.
MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Nota 10 gennaio 2014, n. 489
D.D. del 17 settembre 2013, n. 345 – Risposta a Consulenti del lavoro nota del 9 gennaio 2014, prot. n. 0000175/U-6.
In relazione alla nota in oggetto si rappresenta che già con circ. n. 12/2001, seppur nell’ambito di un diverso contesto normativo, questo Ministero ha chiarito che possono considerarsi meramente formali e quindi non sanzionabili, “tutte le violazioni che si concretino in una comunicazione di assunzione errata o incompleta, tale da non incidere sull’essenziale funzione di controllo e monitoraggio che caratterizza la materia del collocamento”.
Nell’ambito delle violazioni formali si ritiene possano rientrare anche quelle attinenti alla indicazione, richiesta dalla nuova modulistica, sulla “retribuzione/compenso” che sarà corrisposto al lavoratore.
Ciò in quanto tale elemento, oltre che difficilmente preventivabile ab initio, essendo evidentemente legato alle dinamiche del rapporto di lavoro (si pensi, a titolo esemplificativo allo svolgimento di lavoro straordinario), non può ritenersi essenziale ai fini sia del controllo circa la corretta instaurazione del rapporto di lavoro che, più in generale, del monitoraggio del mercato del lavoro.
Peraltro si ricorda che, nell’ambito del modello UNILAV, è richiesta altresì l’indicazione del contratto collettivo applicato che, già di per sé, garantisce la corretta applicazione dei contenuti di cui all’art. 9 bis, comma 2, del D.L. n. 510/1996 (conv. da L. n. 608/1996).
Premesso quanto sopra, ferma restando l’obbligatorietà della compilazione del campo “retribuzione/compenso”, la stessa potrà essere effettuata in maniera indicativa.
A cura di Studio Ingianni
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