Si ricorda, a tal proposito, che le norme in materia prevedono la fruizione delle ferie (nella misura contrattualmente prevista) con le seguenti modalità:
1. Un primo periodo di due settimane (a richiesta del lavoratore in via continuativa) nel corso dell’anno di maturazione
2. Un secondo periodo di altre due settimane, anche in maniera frazionata, purchè entro 18 mesi dal termine dell’anno di maturazione
3. Un terzo periodo, oltre le quattro settimane, ove previsto e come regolamentato dal contratto di lavoro adottato in azienda.
L’inosservanza degli obblighi di cui ai superiori punti 1 e 2 è soggetta a sanzione amministrativa per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la violazione.
A cura di Studio Ingianni
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