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04/01/2021 06:00:00

Una giunta regionale tutta al maschile? È un errore, non solo politico, ma anche giuridico

Ormai da decenni anche nel nostro ordinamento giuridico sono presenti diverse disposizioni che mirano ad assicurare l’uguaglianza “senza distinzione di sesso” (art. 3 Cost.); le “pari opportunità tra donne e uomini” (art. 51 comma 1° Cost.), “l’equilibrio della rappresentanza dei sessi” (art. 3 Statuto regionale Siciliano ).

Insomma, esistono ormai da tempo veri e propri presidi giuridici che garantiscono il rispetto del “principio fondamentale dell’effettiva parità tra i due sessi nella rappresentanza politica, nazionale e regionale”, come ha avuto modo di affermare la stessa Corte costituzionale in una bella decisione del 2010 (Corte cost. n. 4 del 2010 https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2010&numero=4 ).

È insomma “nello spirito dell’art. 3, secondo comma, Cost., che impone alla Repubblica la rimozione di tutti gli ostacoli che di fatto impediscono una piena partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica del Paese”, per richiamare sempre la sentenza n. 4 del 2010 della Corte costituzionale, che è necessario individuare appropriate misure volte ad assicurare il “riequilibrio” fra i sessi nella composizione di organi di governo degli enti territoriali che compongono la Repubblica.

Il principio di uguaglianza, così declinato, spiega i suoi effetti non solo sugli organi della “rappresentanza politica” (le Assemblee legislative”), ma anche sugli altri organi di governo degli Enti territoriali, solo che per questi ultimi le “misure” attuative del principio saranno inevitabilmente differenti, ma non meno necessarie

Infatti, i giudici amministrativi hanno più volte affermato che il potere del Presidente della Regione di nominare e revocare gli assessori è sindacabile sul piano giurisdizionale, incontrando anch’esso dei “limiti giuridici” (Consiglio di Stato 27/7/2012 n. 4502 e Consiglio di Stato 21/6/2012 n. 3670), fra i quali la garanzia dell’uguaglianza fra i sessi (per una sintesi efficace si veda https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/0/751732/index.html?part=dossier_dossier1-sezione_sezione11-h1_h13 ).

Per la Regione siciliana, dunque, il nostro punto di riferimento giuridico per ragionare sulla composizione della Giunta regionale è costituito dagli articoli 3 e 51 della Costituzione, che impongono di adottare “provvedimenti” volti a “promuovere” le pari opportunità, dunque, a “rimuovere” gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l’uguaglianza (art. 3 c. 2° Cost.) fra donne ed uomini.

Il principio di uguaglianza è un vincolo giuridico che impone alla Regione Siciliana ed al suo Presidente, in questo caso, di adottare appropriate misure che promuovano le pari opportunità, che rimuovano le disuguaglianze fra i sessi.

Il Presidente oggi ha una giunta il cui unico assessore di sesso femminile è dimissionario.

Anche nella “specialissima” Regione Siciliana, le norme regionali e, di conseguenza, anche le prassi relative alla nomina ed alla revoca degli assessori devono essere necessariamente “in armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica” (art. 9 Statuto regionale Siciliano).

Ecco perché una Giunta regionale tutta al maschile è un problema per la Sicilia: non è in armonia con il principio di uguaglianza ed è, dunque, anche, un messaggio politico sbagliato, perché contribuisce a diminuire il tasso di effettività dei principi costituzionali.

Sono certa che il Nostro Presidente ne è consapevole e sta solo “cercando” di trovare la donna (e auspicabilmente le donne) più qualificate per ricoprire la carica di Assessore, pensando magari anche ad esercitare il potere di revoca di altri assessori della sua Giunta, che non sono stati all’altezza delle sfide che la Nostra Regione è chiamata ad affrontare.

 

Elisa Cavasino
Professoressa associata di diritto costituzionale nell’Università degli studi di Palermo, Dipartimento di giurisprudenza
elisa.cavasino@unipa.it