Altre multe elevate per eccesso di velocità con l’autovelox fisso sulla via Mazara (quello a suo tempo installato in alto su un palo, non gli attuali) sono state annullate dalla magistratura marsalese.
Avere ingaggiato, dunque, un consulente per contrastare in giudizio i numerosi ricorsi non ha ancora dato i frutti sperati dal Comune di Marsala. Accogliendo, infatti, le argomentazioni dell’avvocato Salvatore Albigiani, il giudice di pace Alberico Pellecchia ha annullato un’altra multa.
E neanche stavolta è stato per un problema formale, come la ritardata notifica, ma il giudice ha accolto nel “merito” il ricorso presentato tramite l’avvocato Albigiani. “Sono da condividere, nel merito – scrive il giudice Pellecchia nella sua sentenza - le ragioni in ordine alla illegittimità dei verbali impugnati per omessa dimostrazione in giudizio (a carico del resistente sul quale ricadeva la relativa prova) circa la perfetta funzionalità (omologazione) del predetto apparecchio elettronico utilizzato per il rilevamento della velocità e circa, pertanto, la mancata indicazione sia nel verbale impugnato che nella ulteriore documentazione prodotta in giudizio dei dati relativi all’omologazione del dispositivo usato per il rilevamento della velocità”.
E in proposito, spiega il giudice, “vi è una distinzione chiara e netta tra l’omologazione e l’approvazione dei dispositivi elettronici, non tanto per ciò che riguarda la procedura, quanto per la finalità perseguita: nel caso dell’approvazione, il Legislatore ha richiesto vincoli meno stringenti per accertamenti che richiedono una minore precisione (classico esempio è quello del foto red che scatta una serie di fotogrammi che raffigurano il veicolo oltrepassare il rosso semaforico, ex art 201 comma 1 bis lett. F e comma 1 ter; in questo caso il veicolo viene raffigurato in mezzo all’incrocio in costanza del rosso semaforico pertanto è sufficiente l’approvazione in quanto il fatto è provato); nel caso dell’omologazione, invece, sono richiesti vincoli più forti di rispondenza a determinate caratteristiche e prescrizioni, poste, evidentemente, nell’interesse della collettività, a presidio della garanzia del diritto di difesa (apparecchiature volte alla misurazione metrologica come gli autovelox e i tutor ex art 142 comma 6 CDS devono misurare una velocità e pertanto devono essere omologati); ne consegue che la mancanza della prescritta omologazione si traduce in un vulnus alle garanzie dei cittadini che subiscono gli accertamenti (Corte Costituzionale, Sentenza 113 del 2015)”. Con analogo ragionamento, lo stesso magistrato ha annullato un’altra multa su ricorso presentato dall’avvocato Ezio Di Marco. Infruttuoso, quindi, per il Comune l’incarico per una consulenza difensiva affidata, in corso d’opera, a Luigi Simonetto, per il quale, il 2 novembre, è stato emesso un mandato di pagamento di 2306 euro, compenso per l’incarico di “assistenza in giudizio mediante la stesura di una relazione tecnica asseverata e giurata”.