Il lavoratore dipendente che contragga matrimonio con effetti civili ha diritto al cosiddetto “congedo matrimoniale”, un periodo di assenza giustificata e retribuita della durata di 15 giorni (salvo migliore previsione contrattuale) da fruire consecutivamente.
Espressione di un principio costituzionale (art. 31 comma 1 Cost.) il congedo matrimoniale ha la finalità di agevolare la famiglia nella fase cruciale della sua costituzione.
Introdotto in Italia nel 1937 esclusivamente a favore degli impiegati, il congedo matrimoniale nel 1941 è stato esteso anche alla classe operaia. Oggi è disciplinato dai contratti nazionali di categoria.
Generalmente si può dire che il lavoratore deve richiedere il congedo con un congruo anticipo e per un periodo che sia ragionevolmente connesso, in senso temporale, con la data delle nozze. Il congedo non spetta ai lavoratori ancora in periodo di prova.
Se per motivi organizzativi o legati alla produzione aziendale non sia possibile fruirne in occasione del matrimonio, tale periodo deve essere concesso o completato entro i 30 giorni successivi al matrimonio.
Il congedo non può essere goduto nel periodo delle ferie o in quello di preavviso di licenziamento.
La richiesta di fruizione del congedo deve essere documentata con apposita certificazione di matrimonio da presentare entro 60 giorni.
Il lavoratore ha diritto di percepire il medesimo compenso che riceve nei giorni in cui presta la propria attività lavorativa e, in linea generale, i contratti collettivi prevedono semplicemente che il datore di lavoro corrisponda al lavoratore la retribuzione ordinaria. Tuttavia è prevista una particolare modalità di corresponsione del compenso per gli operai, gli apprendisti, i lavoratori a domicilio e i marittimi di bassa forza dipendenti da aziende industriali, artigiane o cooperative; il trattamento economico, infatti, viene corrisposto parzialmente mediante un assegno a carico dell’INPS, di importo pari a 7 giorni di lavoro, mentre resta in capo al datore di lavoro l’onere di integrare l’importo dell’assegno fino a garantire la normale retribuzione per i 15 giorni di durata del congedo.
Con la legge Cirinnà, L. 20 maggio 2016, n. 76, “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”, recentemente approvata, il diritto al congedo matrimoniale viene esteso anche alle coppie omosessuali che si registrino come “unione civile” dinanzi all’Ufficiale di stato civile. Ciò, naturalmente, per le “unioni civili” formalizzate dal 5 giugno 2016, data di entrata in vigore della Legge.
a cura di Rosaria Nolfo